Speciale decreto rilancio

21/05/2020

Il Decreto Rilancio è un documento di circa 270 pagine. Per la sua completa esecuzione necessita di decreti attuativi, circolari esplicativi e altre procedure normative.

Con lo speciale di oggi iniziamo a fornire il quadro delle principali misure che interessano il settore agricolo.

Torneremo sull’argomento con le nostre notizie tutte le volte che verranno adottati provvedimenti esecutivi di interesse per il settore primario. Provvederemo ad avvisarvi tramite gli uffici zona per darvi la possibilità di accedere a tutti i contributi e le agevolazioni previste. 


Di seguito il link al Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale che riporta il provvedimento.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=true 
 
I contributi per l’agricoltura
Il Decreto Rilancio pubblicato l’altro ieri in Gazzetta Ufficiale, tra gli altri interventi, istituisce un Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro in particolare nei comparti florovivaistico, lattiero- caseario, zootecnico, vinicolo, della pesca e dell’acquacoltura.
E’ istituito un Fondo con una dotazione di 45 milioni di euro da destinare alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati, nonchè di carne bovina e suina.


Per il comparto vitivinicolo è stanziato l’importo di 100 milioni di euro il 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico, che si impegnano alla riduzione volontaria, non inferiore al 20% rispetto al valore medio degli anni precedenti, della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde.

 

Anticipo PAC: la disposizione equipara, per l’anno 2020, la procedura semplificata -già inserita nel DL Cura Italia, che prevede un anticipo pari al 70% - alla procedura ordinaria di anticipo PAC prevista dal decreto calamità, che, allo stato, prevede un anticipo pari al 50%.


Per favorire la continuità dell’attività dei consorzi di bonifica si prevede la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati e prestiti con quota interessi a totale carico dello Stato.

Il Fondo emergenza alimentare è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
 
Esenzione Irap
Il Decreto rilancio prevede l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.
 
Credito d’imposta per gli affitti non abitativi
Per le imprese che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


Bollette dell’energia elettrica in calo. Il Decreto Rilancio prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". 
 
Altre misure del Decreto Rilancio
È previsto il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con un credito d’imposta del 20% (in luogo della detraibilità o deducibilità), per un investimento di capitale fino a 2 milioni, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (con un tetto massimo di 800.000 euro).
Il decreto prevede l’incremento delle dotazioni del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.
Il decreto prevede anche che  le Regioni e le Provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a massimo di 100.000 euro per le imprese agricole. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti, sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
 
Contributo a fondo perduto per le imprese in crisi
Il provvedimento, all’articolo 25, prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato inferiore a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
· 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
· 15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
· 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
 
Misure di sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi: altri 600 euro per CD e IAP
Agli operai agricoli a tempo determinato già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
Ai lavoratori autonomi del settore agricolo (CD e IAP) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, viene erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 600 euro.
Si deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste.
Sono inoltre introdotte misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, comunicare all’INPS i dati per il pagamento della prestazione al dipendente.
Si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.
Vengono estesi i periodi di congedo speciale COVID per i lavoratori dipendenti che hanno figli minori: 30 giorni nel periodo 5 marzo-31 luglio 2020 (in alternativa bonus babysitting fino a 1.200 euro).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Vengono estesi i permessi speciali COVID per i lavoratori dipendenti disabili o che assistono disabili ai sensi della legge n. 104/1992 (ulteriori 12 giorni complessivi per aprile e maggio).
Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.
Si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.
Vengono previste misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.
Si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23).
 
Emersione lavoratori irregolari
Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sugli effetti della regolarizzazione sui procedimenti penali e amministrativi in corso.
 
Misure di incentivo e semplificazione fiscale
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:
la cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
la detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus rivolti alle persone fisiche per interventi su unità abitative/condomini), la riduzione del rischio sismico (sisma bonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
Viene istituito un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.
Riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva.
Versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.
Sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione.
Sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre.
Sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.
Proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento.
Rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021.
Sono inoltre previste modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.
 
Misure per il turismo
Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;
E’ istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
E’ istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.