Riforma Pac - verso il 2020

29/09/2011

La Commissione europea dovrebbe ufficializzare il prossimo 12 ottobre la proposta di una serie di regolamenti per avviare il negoziato di riforma della Pac per il “post 2013”.Ecco di seguito, in estrema sintesi, gli elementi che nel progetto della Commissione caratterizzerebbero il nuovo sistema di pagamenti diretti che costituisceil principale capitolo della Pac. 

Tipologie di pagamenti
L’attuale sistema basato su pagamenti “storici” più la parte ancora “accoppiata” alla produzione e più i premi “articolo 68”, è destinato ad essere sostituito da un mix di pagamenti a disposizione degli agricoltori che comprenderebbe:
• un pagamento disaccoppiato di base, uguale per tutto il territorio nazionale, o suddiviso su base regionale, o macro aree (es: Pianura Padana) calcolato dividendo il plafond finanziario a disposizione per gli ettari ammissibili (praticamente tutta la Sau, comprese le foraggere) dichiarati il primo anno di entrata in vigore della riforma.
A tale pagamento concepito con assegnazione di titoli, si sommerebbero:
• un pagamento aggiuntivo ad ettaro per le aree soggette a vincoli naturali definite dagli Stati membri;
• un pagamento aggiuntivo per le misure di greening (in pratica per gli ettari in zona SIC o ZPS e a produzione biologica, quelli con elementi paesaggistici, con fasce tampone e imboschite, ovvero per gli ettari assoggettati ad impegni di mantenimento pascoli permanenti, avvicendamento, set-aside volontario),
• un pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori erogato per un massimo di cinque anni e consistente in pratica in un aumento del 25% dei pagamenti di base sino ad un massimo di 25 titoli, destinato agli agricoltori di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta o che si sono insediati da non più di cinque anni.
• un pagamento accoppiato a particolari produzioni ad esempio riso, frutta a guscio, allevamenti zootecnici. In alternativa, è possibile optare per un premio forfettario “piccolo agricoltore” fissato dagli Stati membri e compreso tra 500 e 1000 euro che sostituirebbe tutti i pagamenti di cui sopra, a patto di mantenere in conduzione una superficie pari ai titoli assegnati al “piccolo agricoltore” il primo anno di entrata in vigoredella riforma.

Agricoltori attivi e tetti massimi
Da notare tre aspetti della proposta:• tutti i pagamenti diretti sono riservati ai soli agricoltori “attivi” definiti (a livello comunitario) come soggetti, persone fisiche o giuridiche, che ricavano almeno il 5% delle proprie entrate complessive da attività economiche, dall’attività agricola, con esclusione dei pagamenti stessi della PAC. La regola dell’agricoltore attivo non si applica ai beneficiari che ricevono meno di 5 mila euro.
• i pagamenti sono ridotti progressivamente (“degressività”): tra 150 e 200 mila (meno 20%), tra 200 e 250 mila (meno 40%) e tra 250 e 300 mila (meno 70%). Oltre 300 mila di pagamenti diretti nulla è versato al beneficiario (“plafonamento”). Le somme “imponibili” a degressività e plafonamento sono il totale dei pagamenti diretti meno il costo complessivo, compresi i contributi, della manodopera impiegata nell’azienda beneficiaria e della componente greening del pagamento;
• è confermato il tetto minimo per le erogazioni di 100 euro o di un ettaro a scelta dello Stato membro che può modificare queste soglie (l’Italia può elevare i 100 euro sino a 400 euro e ridurre il minimo di superficie a 0,25 ha).
Risorse finanziariePer erogare tutti i pagamenti diretti, l’Italia potrebbe contare su 4,2 miliardi nel 2014, ridotti in base all’impatto di degressività e plafonamento, che si ridurrebbero comunque gradualmente a 3,8 nel 2017. Poi sarà fissato anche lo stanziamento dello sviluppo rurale, non ancora noto. Significativo il calo del plafond per l’Italia che ammonta a circa il 7% (da 4,2 a 3,8 miliardi di euro entro il 2017) e dovuto oltre che alla riduzione generalizzata anche alle modalità di ripartizione basate esclusivamente sul dato di superficie e non di PLV, che sarebbe molto più favorevole all’Italia, caratterizzata da un’agricoltura più intensiva rispetto alla media degli altri stati aderenti.Il nuovo sistema entra in vigore dal 2014. L’attuale regime, dal momento che cessa al 2012, verrebbe esteso con una norma transitoria a tutto il 2013. 

Degna di nota poi la previsione di una gradualità di transizione dal vecchio sistema storico al nuovo sistema che in sostanza prevede che il passaggio al sistemadi pagamento unico disaccoppiato nazionale (o regionale) sia completato entro il 2019 ma che questo sistema di “regionalizzazione” in vigore, ripetiamo, da subito, possa essere limitato al 50% del plafond, prevedendo che l’altra metà sia utilizzata per aumentare i pagamenti ai beneficiari per i quali risulti una riduzione dei trasferimenti rispetto al 31 dicembre 2013. Questa maggiorazione dovrebbe decrescere dal 2014 al 2019 e sarebbe erogata non sui titoli ma come pagamento supplementare. Comunque entro il 31 dicembre 2028 tutti i titoli disaccoppiati sarebbero uguali in tutti i Paesi dell’Ue.Interessanti infine i limiti finanziari che delimiterebbero il campo di azione degli Stati membri. Infatti, rispetto al plafond nazionale complessivo, il 30% diquesta somma dovrà essere destinata obbligatoriamente ai pagamenti di greening:– Sino al 10% potrà essere destinata ai premi ai piccoli agricoltori;– Sino al 2% ai pagamenti diretti ai giovani;– Sino al 5% ai pagamenti alle aree con svantaggi naturali;– Sino al 5%, elevabile al 10% a talune condizioni ed al 20% su autorizzazione della Commissione, ai pagamenti accoppiati.Si arriverebbe così a vincolare potenzialmente addirittura sino al 67% del tetto finanziario disponibile. È solo la rimanente parte che sarebbe a disposizioneper i pagamenti disaccoppiati e per il regime di gradualità dal vecchio al nuovo sistema.Occorrerà pertanto molta attenzione nel negoziato di approvazione dei regolamenti alla fissazione di tali percentuali. Anche maggior importanza avrà, successivamente, il capitolo delle scelte nazionali nell’ambito di queste specifiche tipologie di aiuto opzionale.