Assegno per il nucleo familiare

09/10/2013

Vi sono una serie di casi in cui l’autorizzazione dell’INPS è necessaria per integrare la domanda di assegno per il nucleo familiare; deve essere infatti richiesta (in via telematica) nel caso di inserimento nel nucleo familiare di:
• figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
• figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
• figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
• fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
• nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
• familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento o di frequenza);
• familiari maggiorenni inabili (se non in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
• minori in accasamento eterofamiliare;
• familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
• figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.