In breve del 16 Ottobre 2012

16/10/2012

Per le società agricole calcolo del reddito con regole ordinarie. Ma Confagricoltura non è d'accordo
Il Quotidiano del Commercialista pubblica un interessante approfondimento di Arianna Zeni sugli effetti del disegno di legge stabilità per le società agricole. “L’art. 12 del Ddl di stabilità per il 2013 che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre scorso – scrive Zeni - contiene disposizioni che interessano il settore agricolo. In particolare, con riferimento ai commi 32 e 33 dell’attuale testo, verrebbe eliminata la possibilità per le società agricole, di cui all’articolo 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99, di optare per il regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all’art. 32 del TUIR generano reddito imponibile, non già in base alle corrispondenti risultanze di bilancio (“a costi e ricavi”), bensì in base al reddito agrario del fondo. Il comma 32 del citato art. 12, infatti, stabilisce l’abrogazione dei commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e dispone la perdita dell’efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 di eventuali opzioni esercitate. Dalla bozza di Ddl. si evince, quindi, che l’abrogazione si applicherebbe a partire dall’anno 2012 per i soggetti “solari”.

Un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze disciplinerà le disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 32. Al riguardo, si ritiene utile precisare meglio quali siano le norme abrogate. L’art. 1, comma 1093 della L. n. 296/2006 ha introdotto un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile in favore di società di persone commerciali (snc, sas), srl e società cooperative, che rivestano la qualifica di società agricole ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99. Si tratta delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c. e che contengono, nella propria ragione o denominazione sociale, l’indicazione di “società agricola”. Tali soggetti, ai sensi del citato comma 1093, potevano (allo stato delle cose preferiamo utilizzare il verbo al passato) optare per un regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all’art. 32 del TUIR generavano reddito imponibile in base al reddito agrario del fondo. L’esercizio dell’opzione è vincolante per un triennio, ai sensi dell’art. 3 del DPR 10 novembre 1997 n. 442.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1094 della L. n. 296/2006, invece, le società di persone (snc, sas) e le società a responsabilità limitata (srl) che sono costituite (in qualità di soci) da imprenditori agricoli e che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, potevano optare per l’applicazione di un regime fiscale di favore, in base al quale sono considerate imprese agricole (e non imprese commerciali) e determinano il reddito applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività pari al 25%. Se l’opzione non veniva esercitata, occorreva determinare il reddito in base alle regole ordinarie vigenti in materia di determinazione del reddito d’impresa".

“Provvedimenti come questo - dice il presidente di Confagricoltura Mario Guidi - fanno passare la voglia di fare impresa. In Italia non si più contare su nulla, nemmeno su un regime fiscale su cui si sono tarate migliaia di imprese e su cui sono stati realizzati miliardi di investimenti”. La disposizione, stabilita dalla legge finanziaria per il 2007 – ricorda Confagricoltura - era stata introdotta proprio per far dotare il settore agricolo, ancora oggi caratterizzato da una presenza preponderante di aziende individuali (circa l’85%), in molti casi su base familiare, di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. E in questa direzione, negli ultimi anni, si sono avuti segnali incoraggianti. Le società di capitali sono passate, dal 2007 al 2012, da 8.000 a circa 12.000. “Una misura di fatto retroattiva – aggiunge Guidi - che avrà gravissime conseguenze per le imprese già costituite, che dal 2013 dovrebbero modificare il proprio regime fiscale, dopo aver fatto piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni) e che si troverebbero costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, con evidenti aggravi di costi e possibili casi di default delle società stesse”.


Aumenta il prezzo del latte spot
La Camera di Commercio di Lodi ieri, lunedì 15 ottobre 2012, ha quotato il latte spot da 41,46 a 43,30 euro al quintale, in aumento rispetto ai 40,72 – 41,76 del 25 settembre scorso. Lunedì 10 settembre il prezzo era di 39,69 – 41,76 euro al quintale, mentre il 28 agosto la quotazione era fissata a 37,63 – 40,72 euro.


Soia in leggero ribasso (ma è ancora molto cara)
C’è attesa per le quotazioni che verranno rese note oggi alla Granaria di Milano. I semi di soia martedì scorso erano quotati 523 – 528 euro a tonnellata, in calo rispetto al prezzo di 530 – 535 euro fatto registrare il 2 ottobre.