La mediazione civile e commerciale – GLOSSARIO –

05/10/2012

Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause. La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere: - facoltativa, e cioé scelta dalle parti - demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione - obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
• diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.)
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
• contratti assicurativi, bancari e finanziari
Dal 20 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria anche per:
• controversie in materia di condominio
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
• La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni
• Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda
• Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia
• L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo
• Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno
• In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata
• Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
• Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni
• La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.
Esito
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Spese
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad euro 40, e pagare le spese di mediazione. L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nel decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4. Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti. La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti); in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di euro 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, euro 250. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di euro 50.000.
Considerazioni sui costi
Le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione, da euro 65 a euro 9.200 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro, sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura.

Maggiori informazioni su LegalMedia e sulla mediazione sono presenti sul nostro sito www.confagricolturalessandria.it