Etichettatura e presentazioni prodotti vitivinicoli: modifiche

16/10/2013

Con il D.M. 16 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. del 24 settembre, sono state apportate alcune modifiche in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Relativamente all’etichettatura, le modifiche introdotte riguardano le diciture; per completare in etichetta il nome e l’indirizzo del produttore, il termine “produttore” può essere sostituito da “elaboratore” e “spumantizzatore”, mentre il termine “prodotto da”, può essere sostituito da “elaborato da” e “spumantizzato da”. Per quanto riguarda le chiusure delle bottiglie:
1. per i vini spumanti di qualità, spumanti di qualità di tipo aromatico, compresi quelli di queste categorie che appartengono ad una DOC/DOCG, le bottiglie di vetro devono essere provviste di uno dei seguenti tipi di chiusura:
• per le bottiglie di capacità superiore a 0.2 litri il tradizionale tappo a fungo con caspula, fermaglio e lamina;
• per le bottiglie di capacità non superiore a 0.2 litri qualsiasi altro tipo di chiusura
2. per i vini DOC/DOCG non citati al punto 1: qualsiasi tipo di chiusura ammesso.
Ovviamente, se i Disciplinari di produzione dei vini DOC/DOCG prevedono disposizioni più restrittive, valgono le regole inserite in questi ultimi.
La Regione Piemonte ha richiesto al MIPAAF di tenere conto delle necessità per alcune DOCG piemontesi di non ampliare da subito la gamma di tappature per i vini con indicazione della sottozona delle altre menzioni geografiche aggiuntive, della menzione vigna e della menzione tradizionale, prevedendo all’art. 2 una proroga di sei mesi all’adeguamento dei disciplinari. Tale richiesta è stata accolta, pertanto senza una modifica del disciplinare che limiti espressamente la tappatura sarà consentito l’uso di tutti i dispositivi di chiusura generalmente ammessi dalla normativa comunitaria e nazionale.