In arrivo l’obbligo dei contratti scritti per la cessione dei prodotti agricoli

05/10/2012

Come già anticipato nei mesi precedenti, dal 24 ottobre 2012 le cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono risultare da un contratto in forma scritta; il nuovo obbligo è stato previsto dall’articolo 62 del Decreto Legge 1/2012 cosiddetto “decreto liberalizzazioni” e dal decreto attuativo emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico ora al vaglio del Consiglio di Stato.
Com’è noto, il citato art. 62 dispone che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta ed indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento.
I contratti stipulati in violazione di tale disposto sono nulli.
Il contraente che contravviene ai suddetti obblighi è inoltre sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 20.000 a seconda del valore dei beni oggetto di cessione.
Il corrispettivo pattuito nei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari, deve essere versato – per le merci deteriorabili entro 30 giorni dalla consegna o dal ritiro o dalle relative fatture, ed entro 60 giorni, per tutte le altre merci. Il termine per il pagamento del corrispettivo decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Per “merci deteriorabili” si intendono:
• prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
• prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
• prodotti a base di carne;
• tutti i tipi di latte.
Il mancato rispetto del termine di pagamento, oltre a comportare la conseguenza civilistica del riconoscimento degli interessi, costituisce altresì a carico del debitore inadempiente un illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 500.000 avuto riguardo al fatturato dell’azienda ed alla “recidività” dei ritardi; inoltre nelle relazioni commerciali fra operatori economici – ivi compresi i contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli di cui sopra – è vietato imporre condizioni ingiustificatamente gravose e condizioni extracontrattuali retroattive, applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti e subordinare la conclusione o l’esecuzione di contratti o la regolarità (ovvero continuità) di relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni che non siano connesse all’oggetto dei contratti o delle relazioni commerciali.
La violazione di queste condizioni configura un illecito amministrativo punito con la sanzione da euro 516 e euro 3.000 sulla base del beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato gli indicati divieti.
Non costituiscono cessioni ex art. 62, e dunque non sono soggette agli obblighi di forma ivi indicati:
• i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative agricole, se soci delle cooperative stesse;
• i conferimenti degli stessi prodotti effettuati dagli imprenditori agricoli alle Organizzazioni dei produttori (ex D.Lgs. n. 102/2005), se soci della O.P.
Sono altresì esclusi le consegne di prodotti agricoli ed alimentari “istantanee” ovvero quelle in cui la consegna del prodotto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avvengono contestualmente.
Una importante precisazione del Decreto stabilisce che l’assolvimento dell’obbligo della forma scritta può essere assolto con documenti considerati equipollenti al contratto di cessione in forma scritta come per esempio:
a) gli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna di prodotti, purché in tali documenti siano comunque indicati la durata, quantità e qualità del prodotto, corrispettivo, modalità di consegna e di pagamento;
b) documenti di trasporto o di consegna, ed anche le fatture, purché riportanti i suddetti elementi essenziali (qualità e quantità del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento) sui quali venga apposta la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27”;
c) scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione vigente e contenenti anche essi gli elementi essenziali di cui all’art. 62. Sarà nostra cura fornire eventuali modifiche e novità per il corretto assolvimento di tale obbligo.

Marco Ottone