In breve del 30 Ottobre 2012

30/10/2012

La ruralità dei fabbricati è retroattiva ai fini ICI
Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini dell’ICI ha effetto retroattivo, se il contribuente ha presentato nei termini di legge la domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che, con sentenza n. 89/10/12, ha accertato il diritto alla restituzione dell’ICI versata e non dovuta per le annualità 2009 e 2010. La decisione – come ricorda Il Quotidiano del Commercialista - è particolarmente importante perché va nella direzione opposta rispetto a quella delineata dalla sentenza n. 77/1/12, pronunciata dalla C.T. Reg. di Milano che, per lo stesso contribuente, ha respinto l’appello. Secondo i giudici regionali meneghini, le domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10 non producono effetti retroattivi, per cui i Comuni sono legittimati a recuperare l’ICI dovuta sulle costruzioni rurali a uso sia abitativo, sia strumentale per lo svolgimento delle attività agricole. Questa volta però il contribuente ha incontrato un giudice che, oltre a mostrare idonee cognizioni tecnico-giuridiche, ha saputo anche bene “ascoltare”. Ne discende che, al lume dell’indirizzo dei giudici tributari bresciani, i soggetti che si sono avvalsi della disposizione di cui all’art. 7, comma 2-bis, del DL n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106/2011) e delle modalità operative stabilite dal DM 14 settembre 2011 per l’attribuzione delle categorie catastali A/6 (per i fabbricati abitativi) e D/10 (per i fabbricati strumentali), sono esclusi per tali immobili dal pagamento dell’ICI e quindi sono legittimati a richiedere il rimborso dell’eventuale imposta.

ISMEA presenta il pacchetto giovani
Un pacchetto di servizi pensati ad hoc per il settore agricolo per incentivare la nascita di imprese, il ricambio generazionale, l'espansione della dimensione aziendale. Questo lo scopo degli strumenti messi a punto da Ismea e presentati ieri (lunedì 29 ottobre) al Ministero per le Politiche agricole dal presidente dell'istituto Arturo Semerari e dal ministro Mario Catania.

"Si tratta – ha commentato Catania – di strumenti vecchi e nuovi che intendono dare risposte a una delle maggiori criticità del nostro sistema economico, ossia la difficoltà delle imprese ad avviare l'attività in un contesto di generale difficoltà di accesso al credito".

Il pacchetto si rivolge a giovani imprenditori (meno di 40 anni), start up, imprenditori che vogliono rilanciare o espandere l'azienda e si compone di sei strumenti, di cui due completamente inediti: il Fondo capitale di rischio, ossia un fondo (di circa 50 mln di euro) per supportare la capitalizzazione e l'espansione delle pmi, attraverso il quale Ismea diventa socio di minoranza in imprese agricole organizzate in spa o srl; il Fondo di credito per ridurre il costo dei finanziamenti bancari (in attesa del decreto attuativo).

Reinserito, inoltre, il regime di primo insediamento dei giovani agricoltori, che permette di acquistare terreni agricoli, anche pubblici, a un tasso agevolato e bloccato. Allargato a tutta Italia il sostegno al subentro nella conduzione di aziende in cui avvenga il ricambio generazionale. Previste infine garanzie per l'accesso al credito agrario e incentivi per stipulare polizze assicurative per le avversità atmosferiche. Proprio su questi ultimi due punti il ministro Catania ha sottolineato la necessità, in prospettiva, di "andare al di là" dell'intervento pubblico: "sul fronte del credito dobbiamo prendere in seria considerazione l'idea di ritornare ad un regime di credito agrario differenziato, la cui scomparsa é stata un grave danno per il settore; sul fronte delle assicurazioni dobbiamo superare la logica di affrontare il rischio ex post, facendo decollare, anche a livello comunitario, il sistema assicurativo ex ante". Anche perché, ha aggiunto Semerari, "in otto anni il mercato assicurativo agricolo é praticamente raddoppiato"

Locazioni di fabbricati: il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro vale solo per gli immobili abitativi
Le locazioni di immobili strumentali – come ricorda Il Quotidiano del Commercialista - sono soggette ad imposta di registro proporzionale, sia ove l’atto sia imponibile IVA, che esente dal tributo. Invece, per quanto concerne le locazioni di immobili abitativi, ove l’operazione risulti imponibile ad IVA, l’imposta di registro trova applicazione in misura fissa. Inoltre, le locazioni di fabbricati abitativi esenti da IVA si considerano “soggette ad IVA” ai fini dell’applicazione del principio di alternatività IVA-registro e, pertanto, sono soggette ad imposta di registro in misura proporzionale. Dunque, per quanto concerne l’imposta di registro, vi sono modifiche conseguenti all’entrata in vigore del DL n. 83/2012, che ha cambiato le carte in tavola in materia di IVA, solo con riferimento a questa tipologia di immobili.

I contratti di locazioni di fabbricati ubicati nel territorio dello Stato devono essere registrati (minimo imposta 67 euro) nel termine di 30 giorni (termine fisso) dalla data di stipulazione dell’atto, a prescindere dall’esenzione o dall’imponibilità ad IVA. Sono pure soggetti a registrazione in termine fisso i contratti formati per iscritto nel territorio dello Stato aventi ad oggetto immobili situati all’estero.