In breve del 6 Settembre 2013

06/09/2013

Via l’IMU, Cedolare secca più soft per i canoni concordati e meno “sconti” fiscali dai premi assicurativi
Abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali. Sono le tipologie di immobili – spiega l’Agenzia delle Entrate - per i quali il decreto legge n. 102 – pubblicato sul Supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 di sabato 31 agosto – conferma l’esclusione dal pagamento della prima rata dell’Imu relativa al periodo d'imposta 2013.

Il provvedimento fa seguito al Dl n. 54/2013 che, nel sospendere il primo appuntamento con l’Imu per l’anno 2013 in programma lunedì 17 giugno, conteneva una “clausola di salvaguardia”, secondo la quale, in caso di mancata “riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare” entro il 31 agosto 2013, si sarebbe applicata l’ordinaria disciplina. A tal fine, veniva fissato al 16 settembre il termine di versamento della prima rata sospesa.

Oltre a ribadire la cancellazione della prima rata per gli immobili su indicati, il decreto modifica la disciplina Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. La disposizione originaria (articolo 13, comma 9-bis, Dl 201/2011) prevedeva che per tali immobili i Comuni potessero ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% fintanto che gli stessi conservavano quella destinazione e non erano locati (e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori); dal 2014, invece, saranno del tutto esenti fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. Inoltre, per gli stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013.

Cala, già a partire dall’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta, dai locatori che optano per l’applicazione del regime alternativo della cedolare secca, sugli affitti percepiti in dipendenza di contratti “a canone concordato”, cioè con corrispettivo regolato in base ad accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. La riduzione è di quattro punti percentuali, dal 19 al 15%.

Tra le misure di “segno opposto” (necessarie cioè a reperire risorse) contenute nel Dl n. 102/2013, va segnalata quella che interviene sulla detraibilità dei premi assicurativi (rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000. Il tetto massimo sul quale calcolare il beneficio Irpef del 19% scende da 1.291,14 a 630 euro già per l’anno 2013. Ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.

 
Decreto del Fare – Legge 98/13 - Disposizioni sull’energia
Il comma 7 dell’articolo 4 della legge di conversione del Decreto del Fare, al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante prevede specifici contributi per la trasformazione di impianti di distribuzione di carburanti liquidi in impianti di distribuzione di solo metano o di gpl. E’ una diposizione che potrebbe favorire anche lo sviluppo del biometano.

L’articolo 6 prevede che a decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, si applica un'accisa pari a euro 25 per 1.000 Litri. Attualmente l’accisa prevista per il settore è pari circa a 135 euro/1000 litri, per cui le novità introdotte portano ad un risparmio di circa 110 euro/1000 litri.

In sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio i beneficiari si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Il comma 2 stabilisce che il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE e che qualora il suddetto livello minimo dovesse esser modificato, l’accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra verrà corrispondentemente adeguata. Si prevede inoltre che la sintesi delle informazioni relative alla misura in parola è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Il comma 3 definisce l’ammontare degli oneri recati dalla disciplina in esame; in particolare stabilisce in 14,4 mln di euro l’onere per il 2013 ed in 34,6 mln di euro l’onere per ciascuno degli anni 2014 e 2015. La relativa copertura avviene mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, nella misura che consenta di coprire i citati oneri.

Infine il comma 4 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, venga disciplinata l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo in esame, aspetto quest’ultimo che condiziona l’applicazione immediata della riduzione di imposta. Difatti fino all’emanazione del decreto sarà difficile dare seguito alle novità introdotte dal decreto fare anche in relazione alla necessità di ridurre i quantitativi di gasolio di cui le imprese beneficiarie hanno diritto considerando le finalità ambientali. Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale e vista l'incertezza che ne segue, è opportuno tenere distinte le forniture di gasolio per le serre da tutte le altre per l'espletamento delle successive operazioni che dovranno essere formalizzate sulla base della procedura che verrà definita dal decreto interministeriale per ottenere l'agevolazione.

 
Decreto del Fare – Legge 98/13 - Codice della strada
All’articolo 20 della legge 98/13 Viene introdotto, attraverso la modifica dell’art. 202 del d.lgs. 285/92, lo sconto del 30% sulle infrazioni al Codice della Strada il cui pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione e notifica, con l'esclusione di quelle che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo e quelle che rivestono carattere penale.

La riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione effettiva prevista dal codice, e quindi non si può usufruire della stessa agevolazione per le spese di notifica. Per notifica si intende la ricezione al domicilio del proprietario del veicolo di un verbale relativo ad una violazione commessa e non contestata al conducente, come accade ad esempio per gli autovelox o il tutor. Per contestazione si intende invece quando il conducente viene fermato e messo immediatamente a conoscenza dell'infrazione commessa. Se la pattuglia è dotata di POS collegato, sarà possibile anche pagare immediatamente la sanzione.

Possono beneficiare dello sconto tutti i conducenti o proprietari a prescindere dai punti posseduti sulla patente. Una volta pagata una sanzione, con o senza lo sconto del 30%, viene meno il diritto a presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. L'importo della sanzione non può essere arrotondato e si deve prestare attenzione a pagare l'importo esatto della sanzione.

L’articolo 45 della legge 98/13 riguarda l’omologazione delle macchine agricole. L’articolo modifica l’art. 107 del d.lgs. 285/92 ampliando i soggetti abilitati a effettuare l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge delle macchine agricole. Oltre al Dipartimento per i trasporti terrestri possono essere abilitati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali anche altre strutture o Enti.