In breve del 19 Settembre 2013

19/09/2013

PPC, agevolazioni addio?
Dal prossimo anno – come scrive Gian Paolo Tosoni sul Sole24Ore – i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali perderanno un’agevolazione storica: l'applicazione delle imposte fisse di registro ed ipotecaria sull'acquisto di terreni agricoli. Sull’argomento Confagricoltura è impegnata in un confronto con il governo e le forze politiche: vi terremo informati sull’evoluzione delle iniziative.

 
Novità in materia di lavoro (Legge n. 98, del 9 agosto 2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013)
Il provvedimento  modifica le regole previste per la richiesta, il rilascio e la validità del DURC. In particolare le novità riguardano:

• acquisizione d’ufficio del DURC – Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione dagli appalti pubblici non sussiste più in capo al soggetto affidatario l'obbligo di presentare il DURC, che viene acquisito d’ufficio dagli enti aggiudicatori e dalle stazioni appaltanti (modifica dell’art. 38, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006). L’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante è prevista anche ai fini del pagamento del corrispettivo – sia per gli stati di avanzamento lavori, sia per il saldo finale – al soggetto affidatario che dunque non avrà più l’obbligo di trasmettere all'amministrazione o ente committente il DURC (modifica dell’art. 118, c. 6, del D.Lgs. n. 163/2006).

In sede di conversione, l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC è stato esteso alle pubbliche amministrazioni ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi.

• compensazioni con crediti o debiti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) – L’obbligo di rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo almeno pari agli oneri contributivi non versati, viene esteso a tutte le ipotesi nelle quali venga richiesto il DURC, e non solo quando venga richiesto per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro (modifica dell’art. 13-bis, c. 5, del D.L. n. 52/2012). Nel caso in cui il DURC acquisito d’ufficio evidenzi delle inadempienze contributive, le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico e le stazioni appaltanti possono compensare i debiti contributivi con i crediti vantati nei loro confronti dai soggetti affidatari. Il pagamento agli enti previdenziali è disposto direttamente dai soggetti che hanno operato la compensazione.

In sede di conversione, la possibilità di effettuare dette compensazioni è stata estesa a tutte le ipotesi di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, c. 553, Legge n. 266/2005, da parte di amministrazioni pubbliche per i quali è richiesto il DURC.

• validità del DURC – La validità del DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che era stata estesa da 90 a 180 giorni dal decreto legge, è stata portata a 120 giorni in sede di conversione. Tale durata (120 giorni) è stata estesa a tutte le altre ipotesi in cui è richiesto il DURC (e non solo in caso di appalti pubblici).

Una volta stipulato il contratto, le amministrazioni aggiudicatrici e le stazioni appaltanti dovranno acquisire il DURC ogni 120 giorni per dare corso ai pagamenti, ai collaudi e al rilascio del certificato di regolare esecuzione o di conformità. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.

Sempre in sede di conversione, l’efficacia del DURC è stata estesa anche ai contratti pubblici diversi da quelli per i quali era stato richiesto.

• invito a regolarizzare – In caso di inadempienze che non consentano il rilascio del DURC, il soggetto interessato (anche tramite il consulente del lavoro o gli altri intermediari abilitati) deve essere invitato (mediante PEC) a regolarizzare la propria posizione, indicando analiticamente le cause dell’irregolarità, entro il termine di 15 giorni.

In sede di conversione, è stato infine precisato che “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”.