Norme di condizionalità: avvicendamento

01/11/2012

Tutte le aziende che presentano una domande di pagamento unico – la PAC – si impegnano a rispettare tutte le regole di condizionalità previste dalle norme europee, nazionali e regionali. Tralasciando la disamina completa della condizionalità, per cui si rimanda al nostro sito www.confagricolturalessandria.it invitando le aziende a richiedere agli Uffici Zona una copia dell’opuscolo che da poche settimane è a disposizione di tutti gli associati, si vuole qui sottolineare, data la sua importanza a breve termine ed il carattere di assoluta novità per quanto riguarda l’applicazione, la norma che riguarda l’avvicendamento delle colture. Questa norma, nata nel 2008 prevede che la monosuccessione delle colture, cioè la semina in campagne agrarie consecutive della stessa coltura sullo stesso terreno, sia limitata al massimo alla durata di cinque anni. La campagna agraria di inizio per il calcolo del quinquennio di monosuccesione è stata 2007/2008; la quinta campagna è stata 2011/2012. Pertanto dalle semine 2012/2013 occorre avvicendare la coltura che è stata coltivata sullo stesso terreno per le campagne 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011-2012. La norma lascia però la possibilità di proseguire nella monosuccessione a condizione che la sostanza organica dei terreni ove la monosuccessione si pratica per più di cinque anni non si riduca negli anni di ristoppio. Questo deve essere dimostrato con analisi dei terreni interessati da effettuarsi prima del sesto anno e al termine del sesto anno. Qualora la monosuccesiosne si protragga anche negli anni successivi al sesto, occorrerà, al termine di ogni anno, definire attraverso ulteriori analisi il tenore di sostanza organica. È anche però possibile non eseguire analisi a certe condizioni. Per meglio chiarire questo aspetto della condizionalità che riteniamo molto importante, anche perché il suo mancato rispetto potrebbe provocare riduzioni del premio PAC, si pubblica qui di seguito il testo dello “standard” della Regione Piemonte che norma, appunto, l’avvicendamento dei terreni. Si ricorda che i nostri tecnici sono a completa disposizione per ogni chiarimento e approfondimento normativo, oltre a consigli sugli aspetti analitici.

 

STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione
Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.).
Impegni applicabili alle aziende agricole
In conformità all’articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di mantenere il livello di sostanza organica del suolo e di salvaguardarne la struttura, il presente standard prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali s’intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. Il computo degli anni di monosuccessione decorre dall’anno 2008. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. Ai fini della presente norma è considerata come monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.
Deroghe
1. È ammessa la monosuccessione di riso;
2. È ammesso prolungare la monosuccessione oltre il termine del quinquennio qualora il mantenimento del livello di sostanza organica sia dimostrato mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodiche ufficiali (Walkly Black, Springer Klee, Analizzatore elementare), durante il primo quinquennio di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale in ogni anno del “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine del quinquennio in cui è consentita la monosuccessione. E’ richiesta un’analisi del terreno per ogni coltura in monosuccessione; l’appezzamento prescelto deve essere rappresentativo dei suoli interessati dalla monosuccessione. Le modalità di prelievo devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle norme tecniche per l’azione 214.1, reperibili sul sito regionale al seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/agrichim/ mod_camp.pdf I referti analitici devono comprendere gli estremi catastali del terreno oggetto di prelievo, o essere corredati da una dichiarazione integrativa del titolare dell’azienda contenente tale informazione. Se in un anno del periodo di deroga viene evidenziata mediante analisi del suolo una diminuzione del livello di sostanza organica, sulle superfici interessate dalla monosuccessione deve essere effettuato almeno uno dei seguenti interventi di ripristino:
• letamazione;
• apporto di liquame;
• apporto di digestato da impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas;
• apporto di ammendante compostato; • restituzione al terreno delle stoppie e delle paglie (asporto della sola granella);
• sovescio.
Le analisi del terreno non sono richieste se sui terreni interessati dalla monosuccessione, in ogni anno del periodo di deroga, si effettua in via preventiva almeno uno degli interventi sopra citati. L’utilizzo agronomico dei fertilizzanti azotati organici deve rientrare in un sistema di tracciabilità riconosciuto dall’Amministrazione Regionale.
3. La coltivazione di cereali autunno vernini in monosuccessione è ammessa per le zone montane, in cui le coltivazioni a semina primaverile sono assai poco rappresentate o del tutto assenti.

Roberto Giorgi
Marco Visca