Invalidità civile: chiarimenti

06/11/2013

L’Inps fornisce specifici chiarimenti in caso di gestione di domande di invalidità civile che vengono respinte o revocate per difetto del requisito socio-economico. Com’è noto ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche a favore di un invalido civile, cieco civile e sordo, oltre al requisito sanitario – che costituisce il presupposto essenziale – ai fini dell’erogazione della prestazione assume rilevanza anche il possesso del previsto requisito reddituale. Sul possesso del requisito reddituale l’Inps fa presente che nei casi di: - domanda di invalidità rigettata ab origine per difetto del requisito reddituale; - di revoca (sospensione) della prestazione economica per venir meno del requisito reddituale presente ab origine; è necessario presentare una nuova domanda qualora il requisito reddituale venga acquisito in epoca successiva. Alla nuova domanda verrà allegato il verbale in corso di validità già esistente, senza quindi riattivare l’intero procedimento di accertamento sanitario e la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data della nuova istanza. In entrambe le ipotesi, qualora l’accertamento sanitario sia risalente nel tempo – tale è il caso in cui sia stato effettuato 2 o più anni prima della data di presentazione della nuova domanda – il richiedente, previa valutazione da parte delle commissioni mediche territoriale, potrà essere sottoposto a visita straordinaria. La procedura è stata denominata: domanda amministrativa INVCIV e/o ripristino della prestazione economica.