Le novità sulla tassazione degli immobili

11/11/2013

Nel disegno di legge di stabilità, varato lo scorso 15 ottobre 2013 dal Consiglio dei Ministri, spicca per importanza la riforma del prelievo sul mattone.
In particolare, nella tassazione immobiliare sta per irrompere un altro acronimo con cui gli italiani dovranno familiarizzare il prima possibile: il TRISE (Tributo sui servizi comunali), che dal 2014 sostituirà la Tares.
Il nuovo tributo di competenza e gestione dell’ente comunale è composto da due componenti:
• la Tari, che sostituisce la TARES e servirà a coprire i costi del servizio di raccolta dei rifiuti, dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
• la Tasi, imposta che copre i servizi indivisibili dei comuni.
La prima sarà calcolata sulla superficie calpestabile; la seconda partirà da un’aliquota dell’1 per mille o da un corrispettivo di 1 euro a metro quadro, che si sommeranno alle aliquote Imu e daranno vita al tetto massimo dell’imposizione.
L’arbitrio dell’ente comunale sta nella scelta di uno dei due parametri, fermo restando che il tetto massimo dell’imposizione non potrà superare l’aliquota massima dell’Imu più la predetta maggiorazione. La somma della “vecchia” IMU e della “nuova” TASI sui servizi potrebbe, dunque, arrivare al 5 per mille sull’abitazione principale e all’11,6 per mille sugli altri immobili.
Inoltre, l’IMU costituirà la base imponibile della TASI.
A versarla non saranno solo i proprietari, ma anche gli inquilini, in una misura tra il 10 e il 30% dell’imposta.
Una ripartizione che non sussisterà invece per la Tari, che spetterà esclusivamente a chi occupa l’immobile, commisurata ad anno solare e parametrata sulla superficie degli immobili.
In realtà è il TRISE (costituito da TASI e TARI) che andrà versato in quattro rate trimestrali con scadenza 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 dicembre.
Con la conversione in legge del D.L. n. 102/2013, si rende definitiva l’abolizione della prima rata dell’IMU per il 2013 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per l’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, ossia per quegli immobili di pregio individuati dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
• A/1, abitazione di tipo signorile;
• A/8, abitazioni in ville;
• A/9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Per quanto riguarda l’obbligo del versamento della seconda rata 2013, allo stato, non è ancora definita la sua abolizione anche se il Governo, all’atto dell’emanazione del D. L. n. 102/2013 si era impegnato formalmente ad emanare un ulteriore decreto legge, a corredo della legge di stabilità per il 2014.
Sempre la stessa legge di conversione del decreto IMU risolve la questione aperta sugli immobili abitativi concessi in comodato ai figli, concedendo ai Comuni la possibilità di assimilarle all’abitazione principale.
Per l’anno 2013, e limitatamente a valere per il versamento della seconda rata IMU, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori), che le utilizzano a loro volta come abitazioni principali; nel caso siano concesse in comodato più unità immobiliari dallo stesso contribuente, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
I comuni possono definire i criteri e le modalità per la predetta equiparazione, tra cui il limite del valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), a cui eventualmente subordinare l’applicazione del beneficio.
Sarà nostra cura informare tutti gli associati sull’evoluzione normativa in materia di IMU.

Marco Ottone