In breve del 17 Ottobre 2013

17/10/2013

Variazioni catastali, efficacia retroattiva di un triennio
Le variazioni catastali attestanti la ruralità dei fabbricati hanno effetto a decorrere dal terzo anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Lo prevede un emendamento approvato l’11 ottobre dalla Commissione finanze della Camera all'articolo 2 del decreto legge 102/2013 e cioè il provvedimento che ha abrogato l'Imu per il 1 semestre 2013 per l'abitazione principale, terreni agricoli, fabbricati rurali.

 
Sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello
L’INPS ha rilasciato le modalità operative per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007 a favore della contrattazione di secondo livello per l’anno 2012. Con riguardo all’entità dello sgravio, l’Istituto precisa che gli importi comunicati alle aziende ammesse al beneficio costituiscono la misura massima dell’agevolazione. Entro tale importo sarà poi determinata la quota di beneficio effettivamente spettante, calcolata sulla base dell’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale) il beneficio dovrà essere fruito in proporzione. Le aziende dovranno presentare alle strutture INPS competenti per territorio un’istanza cartacea nella quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

• l’importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;

• l’importo dello sgravio per contrattazione territoriale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;

• l’importo dello sgravio per contrattazione aziendale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.

Le sedi INPS provvederanno quindi all’acquisizione dell’importo dello sgravio spettante che sarà posto in compensazione con i successivi debiti contributivi, ovvero rimborsato in caso di cessione dell’attività.

Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza, una volta ricevuto lo sgravio o il rimborso.