Soggetti salvaguardati: istanza entro il 21 novembre

07/11/2012

A partire da gennaio 2012 è entrata in vigore la legge di riforma n. 214/2011, che prevede nuovi requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alle prestazioni pensionistiche. La stessa norma ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi nel limite delle risorse e del contingente numerico fissati, ad alcune specifiche categorie di lavoratori. Tra queste, rientrano:
a) i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui alla legge n.133/2008;
b) i lavoratori in congedo alla data del 31 ottobre 2011 per assistere figli con disabilità grave;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali, oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo.
Queste categorie di lavoratori, per poter rientrare nella platea dei potenziali beneficiari della salvaguardia prevista dalla citata legge n. 214/2011, devono presentare istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro competente entro il 21 novembre 2012, allegando la documentazione prevista per ciascuna specifica categoria. L’Inps con un recente comunicato stampa richiama l’importanza della scadenza del 21 novembre, il cui rispetto garantisce l’avvio della procedura di verifica delle posizioni interessate alla salvaguardia.