Proroga PEC

29/11/2011

Si rende noto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha “invitato” le Camere di Commercio a non applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. (cha va da un min. € 103 ad un max € 1.032,00) per le società che non comunicano entro domani il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.
Pur non prevedendo una vera e propria proroga dei termini, si evidenzia alle Camere di Commercio l’opportunità di astenersi dall’applicare le sanzioni sopra esposte a società e soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l’indirizzo PEC entro il 29 c.m. e di considerare come corretto anche l’adempimento tardivo.
Il Ministero precisa che, da numerose segnalazioni pervenute da parte dei soggetti gestori del sistema PEC, si è appurata una situazione di oggettiva difficoltà a rilasciare a tutte le società le caselle di posta nei tempi sanciti dalla normativa, che dovrebbe persistere fino “all’inizio del nuovo anno”.
Talché in caso di ritardata comunicazione della PEC, da parte delle società, mancherebbe l’elemento soggettivo, del dolo o della colpa, in capo ai soggetti obbligati, che è presupposto per l’applicazione della sanzione amministrativa (art. 3 della L. 689/81), esponendo le Camere di Commercio al pericolo di numerosi contenziosi giudiziari dall’esito presumibilmente negativo.
Si “certifica” quindi la situazione di ritardo dei gestori delle PEC, che andrebbe a qualificarsi come causa di forza maggiore per il mancato adempimento nei termini di legge.
Per questo, fermo restando il termine previsto dalla normativa (non derogabile da un atto amministrativo del Ministero), la situazione evidenziata dal Dicastero acquista rilevanza nel caso in cui alcuna società dovesse subire l’accertamento sanzionatorio da parte di una Camera di Commercio.