Il nuovo Regolamento Nitrati in vigore dal 1° gennaio 2012

26/10/2011

Il 20 settembre scorso la Regione Piemonte con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 7/R ha emanato il nuovo regolamento che entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2012, che aggiorna e modifica quello attuale sull’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue; la “vecchia” regolamentazione scadrà, infatti, il prossimo 31 dicembre 2011. La nuova normativa, come la precedente, si applica sia alle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) sia alle altre Zone.
Il Regolamento 10/R in vigore fino alla fine dell’anno, è stato assunto come base per la nuova regolamentazione:
non sono molte le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento 7/R rispetto al precedente ma, anche se poche, sono importanti sia sotto il profilo della semplificazione burocratica sia sotto quello dei costi per le varie procedure amministrative.
I due obblighi fondamentali previsti dalla normativa prossima alla scadenza, la comunicazione e il piano di utilizzazione agronomica, sono stati mantenuti; il secondo ha subito importanti aggiustamenti.
Per quanto riguarda la comunicazione nulla è stato modificato rispetto al passato: la comunicazione è obbligatoria per tutte le aziende che producono o anche solo utilizzano effluenti zootecnici in misura superiore a 1.000 kg di azoto zootecnico all’anno nelle ZVN e oltre 3.000 kg di azoto zootecnico all’anno nelle altre Zone.
La comunicazione, in quanto parte integrante del fascicolo aziendale, deve essere compilata dal nostro servizio tecnico utilizzando la procedura informatica on line della Regione Piemonte e deve essere annualmente aggiornata. L’aggiornamento in caso di modifiche rispetto all’anno precedente deve essere presentato in anticipo di almeno 20 giorni dalla prima distribuzione di letame e/o liquame e/o digestato. L’aggiornamento è obbligatorio anche quando, durante l’anno, si verifichino mutazioni dei terreni sui quali si effettua l’utilizzo agronomico: anche in questo caso occorre rispettare il termine di 20 giorni prima dell’utilizzo sulle nuove superfici.
Novità importanti, invece, sul fronte del Piano di Utilizzazione Agronomico in forma completa (PUA) o in forma semplificata (PUAs): a partire dal 1° gennaio 2012 per tutte le aziende l’aggiornamento del piano sarà necessario solo ogni quinquennio anziché annualmente, con un abbattimento complessivo dei costi e degli oneri burocratici. Il regolamento 7/R, però prescrive il tempestivo aggiornamento del piano a seguito di mutamenti superiori al 25% degli animali allevati, degli effluenti o dell’azoto prodotti all’anno.
Inoltre, al di fuori delle ZVN a partire dal 1° gennaio 2012, il PUA sarà obbligatorio soltanto per le imprese agricole tenute  all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e per gi allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità bovino adulto); in queste aree non è previsto il piano in forma semplificata.
Nelle ZVN, invece, non vengono modificati i parametri legati all’obbligo di presentazione del PUA e del PUAs, ma il concetto di produzione viene sostituito da quello di utilizzo di azoto da effluenti zootecnici: pertanto il piano completo (PUA) rimane obbligatorio per le aziende che utilizzano più di 6.000 kg di azoto zootecnico all’anno, mentre il piano semplificato (PUAs) rimane obbligatorio per le aziende che utilizzano da 3.000 a 6.000 kg di azoto da effluenti zootecnici all’anno.

Importanti modifiche interessano anche la definizione dei periodi di divieto di spandimento, validi solo nelle ZVN:
– per i letami (e materiali assimilati), fertilizzanti azotati di sintesi e gli ammendanti organici è stato stabilito un divieto di 90 giorni a partire dal 15 novembre di ogni anno; questo divieto può essere ridotto dal 15 dicembre al 15 gennaio in caso di utilizzazione sui prati di letame con contenuto di sostanza secca superiore al 20%;
– per i liquami e materiali assimilati e le acque reflue il divieto dura 120 giorni a partire dal 1 novembre di ogni anno; in caso di distribuzione su terreni dotati di copertura vegetale, il divieto si applica dal 15 novembre al 15 febbraio.
La Giunta Regionale può disporre, informandone il Ministero dell’Ambiente, sospensioni dei periodi di divieto in caso di particolari
situazioni meteoclimatiche.
Infine, il Regolamento 7/R recepisce l’operazione di uniformare i livelli di fertilizzazione azotata totale (minerale sommata a quella
zootecnica efficiente) in Piemonte e nelle altre regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli): rispetto al precedente Regolamento
10/R (che come detto cesserà i suoi effetti al 31 dicembre prossimo) i miglioramenti sul livello delle fertilizzazioni sono importanti e altamente significativi.
La nuova norma recepisce ulteriori modifiche che a livello generale, per la nostra provincia, sono di minore entità, come l’adeguamento
della produzione di azoto da parte dei tacchini e il divieto, nelle ZVN di distribuire letami e liquami (e materiali ad essi assimilati) in terreni con pendenza media superiore al 10% (elevabili al 15% in casi particolari).