LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - Quote non stagionali per l’anno 2013

03/01/2014

Con circolare n. 6934 del 16 dicembre 2013 i Ministeri dell’Interno e del Lavoro rendono noto l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 25 novembre 2013, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale viene programmato l’ingresso in Italia di 17.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Vale la pena di soffermarsi sulla specifica quota assegnata (4.000 unità) per la conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro subordinato che, come noto, sono di particolare interesse per il nostro settore.
I Ministeri dell’Interno e del Lavoro hanno recentemente modificato il loro orientamento, ritenendo ammissibile anche la conversione del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale (non è dunque necessario come in precedenza che lo straniero stagionale faccia rientro nel suo Paese di provenienza ed ottenga un nuovo visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale).
Resta fermo, naturalmente, che per la conversione devono sussistere le condizioni previste dalla legge per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non stagionale, cioè la presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’assenza di motivi ostativi.
Occorre inoltre precisare che il datore di lavoro interessato dovrà:
• consegnare al lavoratore una proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale affinché egli possa presentarla allo Sportello Unico;
• una volta assegnata la quota, effettuare la comunicazione di assunzione e consegnarne copia al lavoratore da allegare alla vera e propria richiesta di conversione del permesso di soggiorno.
Come già detto, in base alle precisazioni del predetto decreto, sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di seguito così ripartiti:
• 3.000 cittadini stranieri residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine;
• 200 cittadini stranieri dei Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale;
• 2300 cittadini stranieri per lavoro autonomo, riservata a cittadini stranieri residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori, liberi professionisti, figure societarie, artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati, cittadini stranieri per la costituzione di imprese start-up” innovative”;
• 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
È inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
1. 4000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
2. 6000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
3. 1000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
È altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
1. 1000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
2. 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Le quote per lavoro subordinato previste dal decreto saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro – tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione; ciò al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.