INAIL: riconoscimento di una quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore divorziato

04/01/2013

In materia di rendita INAIL a superstiti è previsto che, in caso di decesso dell’assicurato in conseguenza d’infortunio sul lavoro, debba essere corrisposta una rendita pari ad una quota del 20% “a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile e adottivo”. La misura della quota sarà, invece, del 40% in caso di figli orfani di entrambi i genitori. Sulla citata normativa era già intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 86/2009, dichiarandone la illegittimità nella parte in cui non è prevista la corresponsione di una quota di rendita, pari al 40%, anche in favore di figli orfani di un solo genitore naturale. Argomenta, infatti, la Suprema Corte che i figli orfani di un solo genitore naturale, con la corresponsione di una quota di rendita del 20%, sarebbero discriminati rispetto ai figli legittimi, in quanto i primi non possono beneficiare, se pure indirettamente, della quota di rendita spettante al genitore superstite pari al 50%. Sulla stessa materia della rendita a superstiti è recentemente intervenuto anche l’INAIL, per regolamentare una diversa fattispecie, quella, cioè, della quota di rendita spettante ai figli superstiti di genitore divorziato. L’Istituto, ritenendo che il medesimo principio enunciato dalla Corte Costituzionale per il caso di figli orfani di un solo genitore naturale sia applicabile anche al caso di figli superstiti di genitore divorziato, dispone che anche in favore di quest’ultimi sia da corrispondere una quota di rendita pari al 40%.