ASPI E MINI ASPI - Dichiarazione di immediata disponibilità

04/12/2013

L’Inps ha aggiornato la modulistica per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, introducendo la possibilità per il soggetto richiedente di fornire la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di una nuova attività lavorativa, evitandogli così di presentare la medesima al Centro dell’Impiego. L’adeguamento attuato dall’Inps discende dall’art. 4, comma 38, L. 92/2012 (Riforma Fornero in materia di mercato del Lavoro) che recita: Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dall’interessato all’INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente articolo. Una scelta chiaramente dettata dalla volontà di semplificare l’accesso ai nuovi ammortizzatori sociali previsti. Com’è noto lo status di disoccupato costituisce uno dei requisiti necessari per richiedere le prestazioni ASpI e mini ASpI e l’effettuazione della dichiarazione di immediata disponibilità da parte del richiedente viene ora resa possibile direttamente nella procedura di presentazione della domanda telematica. In merito l’Inps chiarisce che l’accertamento dello stato di disoccupato e la verifica della conservazione dello stesso non sono controllati e accertati dall’Istituto, bensì rimangono di competenza del Centro dell’Impiego. Questi ultimi sono infatti tenuti a comunicare tempestivamente alla sede Inps gli eventi che determinano la decadenza della prestazione.