Addizionale INAIL per danno biologico

12/12/2013

Con il decreto 10 aprile 2013, pubblicato in data 7 giugno 2013 sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sezione Pubblicità Legale), il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha determinato la misura dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per l’anno 2012, finalizzata a coprire gli oneri finanziari conseguenti all’estensione dell’indennizzo INAIL al danno biologico ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 38/2000.
È noto infatti che il citato decreto legislativo, nell’estendere la tutela assicurativa anche al danno biologico, ha precisato che i relativi oneri debbono essere coperti mediante addizionali sulla contribuzione antinfortunistica da determinarsi con decreto del Ministero del Lavoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL. Con il decreto ministeriale citato, il dicastero competente individua l’addizionale INAIL (che riguarda sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi) per l’anno 2012 nella misura dello 0,16 per cento dei contributi assicurativi.
Naturalmente tale percentuale non va calcolata sulla retribuzione imponibile, bensì – come testualmente precisato nel decreto – sui contributi assicurativi agricoli.
Sul piano operativo, l’INPS (in qualità di ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali), con la circolare n. 105 del 10 luglio 2013 in prima battuta la circolare n.105/2013 aveva annunciato che la riscossione sarebbe avvenuta nel III trimestre 2013; con la circolare n.152/2013 l’Istituto corregge tale informazione, anticipando al II trimestre 2013 per le aziende agricole assuntrici di manodopera la citata contribuzione aggiuntiva sarà posta in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa al II trimestre 2013 tramite il modello F24 in pagamento il 16 dicembre 2013.