In breve del 13 Dicembre 2013

13/12/2013

Durc anche per le imprese “irregolari” che vantano crediti dalla Pubblica Amministrazione
L’INAIL, con la circolare n. 53 dell’11 novembre 2013, ha fornito indicazioni sul meccanismo che consente il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), pur in presenza di irregolarità, in caso di titolarità di crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione.  INPS, INAIL e Casse edili possono ora rilasciare il DURC ad aziende che, pur non avendo provveduto al versamento di contributi previdenziali e/o di premi assicurativi, siano, a loro volta, creditrici nei confronti di pubbliche amministrazioni.

La certificazione di regolarità contributiva può essere rilasciata esclusivamente qualora:

- l’operatore economico interessato sia titolare di una certificazione di credito, considerandosi utili, a tal fine, le sole certificazioni di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL 185/2008, rilasciate dalle Amministrazioni statali, dagli Enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli Enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale con le modalità stabilite dai decreti attuativi del Ministro dell’Economia e delle Finanze e registrate nell’apposita Piattaforma informatica;

- i crediti di cui venga attestata la sussistenza siano certi, liquidi, esigibili e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

 
Patentino per le macchine agricole, le nuove scadenze
Tutti gli operatori che utilizzano macchine agricole, sia in modo professionale che saltuario/occasionale, devono essere in possesso di specifica abilitazione alla loro guida (cosiddetto  patentino) così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. L’obbligo del conseguimento del patentino è stato successivamente confermato dal Decreto del Fare (L. 98/2013) che ha introdotto alcune modifiche sulla abilitazione all’uso delle attrezzature e ne ha posticipato l’entrata in vigore al 2015.

La proroga si riferisce esclusivamente alle macchine agricole, quindi ai veicoli riconducibili all’art.57 del codice della strada, ovvero ai trattori agricoli e forestali ed ai carrelli semoventi a braccio telescopico, se questi ultimi omologati come macchine agricole (anche nel caso di noleggio).

L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 prevede che per poter utilizzare specifiche attrezzature nel settore agricolo (quali ad esempio trattrici agricole, carrelli semoventi a braccio telescopico e di tipo industriale) l’operatore sia dotato di specifica abilitazione o di almeno esperienza documentata biennale. Le novità introdotte dal Decreto del Fare definiscono nuove tempistiche per l’attuazione di quanto previsto dall’Accordo, differenziate tra le attrezzature classificate come macchine agricole e le altre attrezzature non agricole.

Nel primo caso, quello delle MACCHINE AGRICOLE, gli operatori addetti dovranno acquisire l’abilitazione (tramite corso specifico per il tipo di macchina) entro il 22 marzo 2015. Questo nuovo termine vale anche per gli operatori assunti dopo la data del 12 marzo 2013. Chi avesse già effettuato un corso di 4 ore, acquisirà l’abilitazione effettuando, entro il 12 marzo 2015, il corso di completamento di 4 ore.

Per i lavoratori del settore agricolo con esperienza biennale documentata alla data del 12 marzo 2013 rimane comunque valido il termine del 12 marzo 2017 entro cui effettuare il corso di aggiornamento (4 ore).

Il discorso si riferisce ai macchinari di proprietà dell’azienda, che fanno parte del normale processo produttivo dell’azienda. Si rammenta a tal proposito l’importanza della compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da inserire nel documento di valutazione dei rischi (divenuto obbligatorio per le aziende).

I soci interessati possono richiedere all’Unione Agricoltori i moduli per certificare l’esperienza di lavoratori autonomi e datori di lavoro/ coadiuvanti familiari/ lavoratori subordinati, predisposti sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per quanto attiene, invece, alle MACCHINE NON AGRICOLE (come nel caso ad esempio dei carrelli semoventi immatricolati non come agricoli ma come macchine operatrici, gru su autocarro, etc.), rimane invece in vigore la precedente tempistica definita dall’Accordo e quindi:

• i lavoratori assunti (o incaricati) dopo il 12 marzo 2013, che non sono in possesso di alcuna abilitazione, devono ottenere l’abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura prima di essere assegnati alla mansione che prevede l’utilizzo dell’attrezzatura stessa;

• i lavoratori già incaricati e in possesso di un precedente corso all’utilizzo dell’attrezzatura, prima del 12 marzo 2013 devono frequentare il corso di aggiornamento (della durata variabile a seconda del tipo di macchina e con o senza test finale da effettuarsi a seconda che non sia o sia stato fatto nel corso precedente) per ottenere l’abilitazione entro il 12 marzo 2015.

Rimane di competenza del datore di lavoro la verifica delle capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore (c.7 art. 71 e c. 4 art. 73 D.Lgs 81/98) la cui violazione comporta per  il datore di lavoro la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Per ultimo, la partecipazione ai corsi non può comportare oneri economici per i lavoratori e deve avvenire in orario di lavoro, per cui l’applicazione della norma è di competenza esclusiva del datore di lavoro, anche se l’abilitazione all’uso è nominativa (come la patente).

 
On-line la nuova sezione web “Anteprima PSR 2014-2020”
E’ online la nuova sezione web “Anteprima PSR 2014-2020”, che presenta i primi elementi utili per seguire l’avanzamento della nuova programmazione dello sviluppo rurale. Al momento – informa la Regione -  sono disponibili le bozze consolidate dei regolamenti, i documenti della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e una serie di articoli di approfondimento.

La sezione è consultabile al link www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/index.htm