Compensazioni limitate in presenza di debiti con l'erario

31/01/2011

A partire dal 1 gennaio 2011 la compensazione di crediti per imposte erariali non è ammessa fino a concorrenza dei debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, superiori a 1.500 euro, per cui è scaduto il termine di pagamento.

 

Siamo in attesa di un apposito D. M. del Ministero Economia e Finanze che dovrà disciplinare la possibilità di operare la compensazione tra gli importi a credito e i debiti iscritti a ruolo; nel contempo l’Agenzia delle Entrate, con un apposito comunicato stampa, ha precisato che non saranno sanzionate eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, in attesa dell’emanazione del predetto decreto, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli.

 

Si raccomandano quindi tutti gli associati che intendono usufruire della compensazione di crediti erariali di contattare i nostri Uffici che sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.