Disoccupazione agricola

30/01/2012

La disoccupazione agricola è un’indennità a sostegno del reddito spettante agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato che hanno lavorato per una parte dell’anno. Si ha diritto alla disoccupazione agricola al secondo anno di lavoro in agricoltura, se nel biennio sono state lavorate almeno 102 giornate e se si hanno due anni di anzianità assicurativa  nel biennio precedente a quello cui si riferisce la domanda. Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura. L’indennità viene liquidata per lo stesso numero di giornate lavorate nei limiti del parametro annuo di 365 giornate. Al lavoratore spetta il 40% della retribuzione di riferimento.
Il pagamento, in un’unica soluzione, avviene tramite bonifico bancario presso ufficio postale, oppure tramite accredito su conto corrente bancario/postale. Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare.
I modelli sono disponibili presso gli Uffici del Patronato Enapa, che è abilitato ad inoltrare le domande.
Si ricorda che la scadenza ultima per presentare la domanda di disoccupazione è inderogabilmente fissata al 31 marzo. Nessuna scadenza è invece fissata per chi chiede solo gli assegni familiari.