Incentivo ai datori di lavoro che assumono

10/02/2014

Il decreto Legge n. 76/2013 (Decreto lavoro art. 7 comma 5) riconosce ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato soggetti percettori dell’indennità di disoccupazione (ASPI) un contributo mensile pari al 50 per cento della corrispondente indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore nel periodo della nuova occupazione.
La circolare Inps n. 175/2013, ha precisato alcuni aspetti della nuova misura incentivante e ha fornito istruzioni per consentire alle aziende di accedere al relativo beneficio.
Si evidenziano qui di seguito alcuni importanti passaggi.
Entità del beneficio
L’importo del’incentivo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
Conseguentemente, il beneficio spetterà in misura intera se risulta retribuito tutto il mese. In presenza di giornate non retribuite, invece, “l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese”.
Durata del beneficio
Il periodo di godimento del beneficio in argomento non può superare la durata dell’indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore assunto. Tale durata va determinata con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di indennità di cui l’interessato ha già usufruito prima dell’assunzione.
Si ricorda che la durata dell’ASpI varia in relazione al periodo transitorio (2013-2015) rispetto alla situazione a regime dal 2016.
In ogni caso, il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Condizioni di accesso al beneficio
La concessione del beneficio in commento deve rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti all’occupazione ed è dunque subordinata alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore.
Conseguentemente, le aziende dovranno trasmettere all’INPS - nel più breve tempo possibile dall’assunzione/ trasformazione del lavoratore - apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis” (per il modello della dichiarazione vedi allegato 2 della circolare INPS n. 175).
Tale dichiarazione dovrà attestare che nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”. La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
In caso di assunzioni successive deve essere trasmessa una nuova dichiarazione “de minimis”, e l’importo dell’incentivo fruibile deve essere ricalcolato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel triennio determinato con riferimento a ciascuna nuova assunzione.
Nel caso di accesso all’incentivo in relazione alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine instaurato con un soggetto titolare di indennità ASpI, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto ai fini della determinazione del triennio di riferimento per il rispetto dei limiti complessivi degli aiuti “de minimis”.
L’INPS precisa, inoltre, che il beneficio in trattazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla legge n. 92/2012, oltre che al requisito della regolarità contributiva (art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006).
Ricordiamo, infine, che il beneficio non è applicabile se il lavoratore è stato licenziato da un’impresa appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro che procede all’assunzione.
Adempimenti dei datori di lavoro
Per accedere al contributo, i datori di lavoro devono trasmettere alla competente sede INPS specifica dichiarazione di responsabilità. A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L. 92/2012 art. 2, c. 10 bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.