Lavoro «nero» e orari: aumento delle sanzioni amministrative

11/02/2014

Il 23.12.2013 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 145/2013 (c.d. Decreto destinazione Italia) che ha, fra l’altro, previsto un aumento degli importi delle sanzioni connesse all’impiego di lavoratori “in nero”, alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell’orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali, nonché un aumento delle “somme aggiuntive” da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
In particolare, l’art. 14 del citato decreto ha previsto che a decorrere dal 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del citato Decreto):
• l’importo delle sanzioni amministrative connesse all’impiego di lavoratori “in nero” (c.d. Maxisanzione) è aumentato del 30%. Le relative sanzioni, che andavano da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare passano quindi, rispettivamente, a 1.950 e a 15.600 euro. In caso di “ravvedimento operoso”, ossia di denuncia spontanea del lavoratore in nero prima di ogni accertamento, la sanzione che andava da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare passa, rispettivamente, a 1.300 e a 10.400 euro. È importante sottolineare, inoltre, che in tali ipotesi è stata esclusa la procedura di diffida;
• l’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è aumentato del 30%; i relativi importi quindi passano da 1.500 a 1.950 euro nell’ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, e da 2.500 a 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza;
• gli importi delle sanzioni amministrative relative alla durata media dell’orario di lavoro, ai riposi giornalieri, ai riposi settimanali sono decuplicate.
Sull’argomento, il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 27 dicembre 2013, ha fornito alcune prime indicazioni precisando che le nuove, e più pesanti, sanzioni amministrative per le violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero, di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali, si applicano solo alle infrazioni poste in essere a decorrere dal 24 dicembre 2013; per quelle anteriori a tale data continuano a trovare applicazione le previgenti, e più favorevoli, sanzioni amministrative, ivi compresa la procedura di diffida in caso di lavoro sommerso.
Per quanto riguarda invece i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, la lettera circolare del Ministero del lavoro precisa che detti importi - in quanto mere “somme aggiuntive” - trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data. Merita di essere sottolineato che, come detto, per le violazioni riguardanti l’impiego di lavoratori in nero non è più prevista la procedura di diffida.
Da ultimo, si evidenzia un’altra importante disposizione contenuta all’art. 11 del Decreto Legge in commento: si riconosce un diritto di prelazione alle società cooperative costituite dai lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria) in caso di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti.
In altre parole, in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, l’azienda o il ramo d’azienda interessato dalla procedura concorsuale, prima di essere ceduto a terzi, deve essere proposto alle eventuali società cooperative costituite dai lavoratori dipendenti dell’azienda medesima, che vantano un diritto di prelazione.
Le disposizioni sopra dette saranno operative non appena il decreto sarà convertito in legge. Lavoro “nero” e orari: aumento delle sanzioni amministrative.

Mario Rendina