In breve del 6 Marzo 2013

06/03/2013

Rivalutazione dei terreni, precisazione dell’Agenzia delle Entrate
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 15 febbraio 2013 riporta alcune indicazioni sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, chiarendo che “la cessione di partecipazioni non negoziate, il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato, ad un prezzo inferiore al valore di perizia non dà luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Per quanto riguarda la cessione di terreni, affinché il valore “rideterminato” possa assumere rilievo agli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (articolo 7, comma 6, della legge n. 448 del 2001). Pertanto, qualora il contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato deve necessariamente indicarlo nell’atto di cessione anche se il corrispettivo è inferiore. In tal caso, le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul valore di perizia indicato nell’atto di trasferimento. Nel caso in cui, invece, nell’atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze indicate nell’articolo 68 del TUIR, senza tener conto del valore rideterminato. Va tenuto presente, peraltro, che, il contribuente ha anche la possibilità di rideterminare nuovamente il valore del terreno detenuto, riferito alla data del 1° gennaio 2013. Il contribuente che intende usufruire nuovamente della rideterminazione del valore del terreno (con riferimento alla data del 1° gennaio 2013), deve redigere la perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2013, ovvero entro la data di stipula dell’atto se la cessione avviene prima di tale termine e deve provvedere al versamento dell’importo eventualmente dovuto entro il 1° luglio 2013 ( poiché il termine del 30 giugno 2013, previsto dalla norma, cade di domenica).Qualora l’imposta pagata in occasione della precedente rideterminazione sia maggiore di quella dovuta entro il 30 giugno 2013 non deve essere effettuato alcun versamento. Al riguardo, appare opportuno precisare che, in tal caso, per espressa previsione normativa, la parte eccedente non può essere chiesta a rimborso. I dati relativi alla nuova rideterminazione devono essere indicati nel quadro RM del modello di dichiarazione UNICO relativo all’anno d’imposta 2013.

La Pac finanzia pratiche agricole insensibili ai valori dell’ambiente, parola di Carlin Petrini
In un articolo dal titolo “Idee per l’eco-agricoltura” pubblicato oggi da Repubblica, Carlin Petrini scrive che “Duecentosettantasei organizzazioni non governative hanno posto forte e chiara, nei giorni scorsi, una questione fondamentale al governo dell’Europa: non siamo più disposti ad accettare che il denaro pubblico della Politica agricola comune (la famosa Pac) vada a finanziare pratiche agricole insensibili ai valori dell’ambiente, dei beni comuni, della protezione delle risorse irriproducibili, come le falde acquifere e la fertilità dei suoli”. La speranza è che diano il giusto peso alle rivendicazioni di queste 286 organizzazioni.