Pensione anticipata:penalità

04/04/2012

Ai soggetti che accedono alla Pensione Anticipata prima del compimento dei 62 anni di età, è prevista l’applicazione di una penalità sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012.
La riduzione prevista sarà pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% quando l’anticipo sia superiore ai due anni rispetto all’età di 62 anni. La novità introdotta dal c.d. decreto milleproroghe attenua
l’operatività della “penalità”, prevedendo la sua non applicazione per chi raggiunge il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017 e l’anzianità contributiva medesima derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.