Le decisioni della Regione Piemonte in merito alla realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

02/04/2012


La Regione Piemonte ha definito le norme per la realizzazione delle fasce tampone lungo i corsi idrici di cui abbiamo dato notizia nel numero dello scorso marzo e di cui trovate i vari riferimenti nella sezione “condizionalità” del nostro sito internet www.confagricolturalessandria.it.
La Delibera della Giunta Regionale n. 88 del 19/3/2012 che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22/3/2012, ha integrato le norme obbligatorie previste dal D.M. in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali legate alla Condizionalità della PAC e del PSR.
Il testo piemontese non stravolge quanto stabilito a livello nazionale: anche in Piemonte per fascia tampone si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri. L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.
Occorre subito sottolineare che:
• le risaie sono escluse dalla realizzazione delle fasce tampone;
• diversamente da quanto indicato nel precedente articolo, le fasce tampone devono essere realizzate anche sui campi seminati nell’autunno 2011.
In mancanza di approfondimenti regionali o nazionali, riteniamo che, nel caso di superfici seminate prima del 01/01/2012 (inizio del primo anno di obbligatorietà), si possa considerare realizzata per la presente campagna la “fascia tampone” costituita dalla superficie di bordo del campo distante 5 metri dal ciglio di sponda del corso idrico, seminata a cereali autunno-vernini o colza o pisello proteico,ecc; su questa superficie sarebbe prudenzialmente opportuno non distribuire fertilizzanti minerali o organici, ivi compresi letami e liquami (come previsto, per questi ultimi dalla regolamentazione regionale in materia– DPGR 7/R).
La Regione Piemonte ha quindi definito che fiumi, torrenti e canali su cui si applica questa norma sono quelli indicati negli elaborati del Piano di gestione dell’Autorità di Bacino, non fornendo nessun ulteriore dettaglio.
In base alla documentazione conoscitiva che l’Assessorato Regionale Agricoltura ha inviato allegata ai documenti ufficiali, l’elaborato 5 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po dal titolo “elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell’articolo 4 per acque superficiali e acque sotterranee (che contiene l’intero bacino del Po dalla sorgente alla foce comprensivo degli affluenti) abbiamo estrapolato, semplificando le informazioni contenute nel documento, un elenco parziale riguardante il sottobacino “Scrivia” e il sottobacino “Tanaro” (questo elenco contiene anche corsi idrici naturali che non interessano la nostra provincia; l’unico corso idrico artificiale considerato è il Canale Carlo Alberto).
Dal documento dell’Autorità di Bacino del Fiume Po non è stato possibile ricavare informazioni più precise sugli altri corsi idrici di interesse provinciale relativi ad altri sottobacini. Comunque la Delibera regionale ha confermato l’esclusione di:
– Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali,prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche temporaneamente contenute nel fosso stesso.
– Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
– Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
– Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.
Queste norme sono obbligatorie per tutti i beneficiari di contributi, dalla Domanda PAC alle domande PSR alle domande nel settore vitivinicolo che prevedono l’erogazione di premi e contributi.
Il nostro sito internet contiene tutte le decisioni che la Regione Piemonte ha assunto in materia di condizionalità.
La Norma di condizionalità relativa alle fasce tampone non prende in considerazione l’uso dei prodotti fitosanitari.
Attualmente, però, molte etichette contengono già prescrizioni dettagliate sull’ampiezza delle fasce tampone da rispettare lungo i corsi idrici, spesso di larghezze ben maggiori rispetto a quelle definite per il rispetto della condizionalità.
Occorre, pertanto, che vengano puntualmente rispettate anche queste prescrizioni se contenute nelle etichette dei fitosanitari. Infine occorre ricordare che nei prossimi anni entrerà in vigore la direttiva europea sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Questa direttiva,obbligatoria per tutti gli agricoltori di tutti gli Stati dell’Unione Europea, e non solo per coloro che presentano domande di contributo,prevede che vengano realizzate zone non trattate di larghezza variabile tra 3 e 10 metri aseconda dell’attrezzatura utilizzata e dei metodi con cui si effettuano i trattamenti. Quindi etichette o meno, condizionalità o meno, anche per i trattamenti in futuro occorrerà rispettare particolari distanze dai corpi idrici.