Scatta l’obbligo del contratto scritto per la vendita dei prodotti agricoli

03/05/2012


Con la conversione in Legge 24 marzo 2012, n.27 del cosiddetto decreto
liberalizzazioni, vengono introdotte novità precise in tema di vendita di prodotti agricoli, in riferimento al contratto di cessione, nonché novità nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi proprio
i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e
agroalimentari.
La norma di riferimento è l’articolo 62 intitolato “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”.
La disposizione prevede in particolare che i contratti che hanno
ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, devono essere
stipulati obbligatoriamente in forma scritta.
Tali contratti inoltre devono contenere l’indicazione, a pena di
nullità, di precisi elementi come la durata, le quantità, le caratteristiche
del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e pagamento.
Sono esclusi dalla forma scritta i contratti che hanno ad oggetto la
cessione di prodotti agricoli e alimentari nei confronti di consumatori
finali. La forma scritta di tali contratti è obbligatoria, così come obbligaTali contratti inoltre devono contenere l’indicazione, a pena di
nullità, di precisi elementi come la durata, le quantità, le caratteristiche
del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e pagamento.
Sono esclusi dalla forma scritta i contratti che hanno ad oggetto la
cessione di prodotti agricoli e alimentari nei confronti di consumatori
finali. La forma scritta di tali contratti è obbligatoria, così come obbligatoria
 è la presenza dei requisiti sopraindicati, pena la nullità del
contratto stesso.
La norma prevede inoltre che nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi comprendendo anche i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, sia vietata espressamente ogni imposizione di condizioni di acquisto, vendita ed altre condizioni
contrattuali che siano ingiustificatamente gravose nonché extracontrattuali e retroattive; è vietato inoltre subordinare la conclusione, l’esecuzione
di contratti e la continuità e regolarità delle stesse relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione o adottare ogni condotta commerciale sleale.
Per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, occorre prevedere che il pagamento del corrispettivo
sia effettuato entro il termine di 30 giorni per le merci deteriorabili e di 60 giorni per tutte le altre merci.
In entrambi i casi, sia per le merci deteriorabili che non, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
La norma stabilisce anche cosa debba intendersi per “prodotti alimentari deteriorabili”, cioé:
• prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano
  una data di scadenza o un termine minimo di conservazione
  non superiore a 60 giorni;
• prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante   aromatiche, anche se posti in involucro protettivo e refrigerati, non   sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per   un periodo superiore a 60 giorni;
• prodotti a base di carne;
• tutti i tipi di latte.Sono previste, inoltre, specifiche sanzioni per
  l’inosservanza della regole dettate in riferimento alla forma scritta da     adottare o il mancato rispetto di pattuizioni contrattuali.
Violazioni e sanzioni
A vigilare sull’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo
62, nonché sulle sanzioni previste, è incaricata l’Autorità garante
per la concorrenza e il mercato, che può avvalersi anche del supporto
operativo della Guardia di Finanza.L’entrata in vigore delle
suddette previsioni, in materia di contratti aventi a oggetto la cessione
dei prodotti agricoli e agroalimentari, avrà efficacia dal 24 ottobre 2012. Si auspica, infine, che vengano sciolti alcuni dubbi sorti in materia, ad esempio se la forma scritta obbligatoria si estende anche ai contratti di cessione di prodotti ad uso alimentare destinati solo al consumo umano o
anche a quello animale e la questione delle cessioni di prodotti
agroalimentari da parte di imprese italiane a imprese estere.
I Nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione in merito