Trasporto dei prodotti fitosanitari

03/05/2012

L’attuale normativa sul trasporto dei prodotti pericolosi deriva
dall’accordo europeo sul trasporto internazionale delle merci
pericolose – A.D.R.(Accord Dangereuses Route adottato a Ginevra
il 15 dicembre 1966 e di competenza delle Nazioni Unite).
Anche il trasporto dei fitofarmaci (diserbanti, insetticidi, fungicidi
e coadiuvanti) è assoggettato a queste normative che prevedono
che gli automezzi utilizzati siano equipaggiati da dispositivi di sicurezza,
gli autisti siano in possesso di un particolare patentino e siano osservate norme per la movimentazione dei prodotti trasportati.
E’ esonerato da questa normativa il trasporto dei prodotti fitosanitari
pericolosi a cura delle aziende agricole se effettuato per quantità
limitate; questi quantitativi (intesi come somma delle quantità
per ciascun prodotto) possono variare a seconda del grado di pericolo
con cui ciascun prodotto è stato classificato. Questa classificazione
non fa riferimento alla classe tossicologica con cui il prodotto
è registrato per l’utilizzo in agricoltura.
L’unica disposizione di sicurezza da osservare è la presenza sul mezzo di trasporto di un estintore da 2 kg.
Si invitano, pertanto, i nostri associati a verificare con il proprio fornitore i quantitativi massimi trasportabili per ciascun carico (considerando anche prodotti diversi) in regime di esonero.
Sul nostro sito www.confagricolturalessandria.it prossimamente troverete
un elenco dei fitofarmaci con i relativi quantitativi massimi trasportabili in regime di esenzione.