Obbligo dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016 dei PNEUMATICI INVERNALI

04/11/2015

La direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte. Le situazioni di emergenza correlate al verificarsi di precipitazioni nevose particolarmente intense possono richiedere l’adozione di provvedimenti di limitazione e/o di totale interdizione della circolazione sulle strade.
Visto l’approssimarsi della data del 15 novembre si invitano le imprese associate a porre la massima attenzione a quanto sopra riportato ed ad organizzarsi per rispettare gli obblighi previsti.