Alcune novità sull’etichettatura dei vini

09/01/2015

Il 13 dicembre scorso è entrato in vigore un nuovo regolamento, il 1169/2011, relativo all’etichettatura degli alimenti e quindi anche del vino.
Le modifiche apportate dalla nuova norma non sono rilevanti, tuttavia vale la pena menzionarle. All’articolo 8 vengono menzionate le confezioni. Il vino confezionato rientra nella definizione di “alimento preimballato” e pertanto può essere inserito in imballaggi esterni (es. cartoni). Se il prodotto in tali imballaggi non è destinato al consumatore finale ma ad altri operatori (ristoranti, trasformatori ecc.) sull’imballaggio è obbligatorio riportare solo:
• la denominazione dell’alimento.
• il nome o la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto.
Nel caso invece in cui il prodotto in tali imballaggi sia destinato al consumatore finale deve riportare tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa. Su questo ultimo punto tuttavia la Commissione ha informato che sta consultando il servizio giuridico. Suggeriamo, come peraltro già in uso per molte aziende, di “etichettare” anche il cartone, con la stessa etichetta utilizzata per le bottiglie.
Per quanto riguarda gli allergeni, rimane l’obbligo di indicarli (per il vino albumina, caseina e solfiti) nella lingua più facilmente comprensibile dai consumatori dello stato membro in cui il prodotto è commercializzato.
I caratteri devono essere chiaramente leggibili e rispettare la dimensione minima per tutte le dichiarazioni obbligatorie riportate sugli imballaggi o sulle etichette di almeno 1,2mm.
Il titolo alcolometrico effettivo invece segue un’altra normativa e continua ad essere riportato in caratteri dell’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.
Per quanto riguarda l’indicazione del nome o della ragione sociale dell’operatore per il vino è sufficiente l’indicazione dell’imbottigliatore o nel caso di vino spumante, spumante gassificato, spumante di qualità o aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore oppure nel caso di vini importati l’indicazione dell’importatore.
Qualora sia individuata una figura diversa dall’imbottigliatore, deve essere espressamente riportato in etichetta l’operatore responsabile delle informazioni in etichetta.
Relativamente alle indicazioni salutistiche, la Commissione ha ribadito, nell’ultima riunione del Comitato di gestione del 12 dicembre 2014, il divieto di porre tali informazioni in etichetta. Così, se un vino contiene meno tannino rispetto alla media, tale informazione è legittima solo se attiene alla qualità organolettica del prodotto (meno tannino = meno acidità) ma non è consentita se si vuole indicare che il prodotto contiene meno sostanze aggiunte e che quindi, implicitamente, sia più “salutare”. Sono, dunque consentite informazioni sulla qualità del vino ma non “warning” al consumatore sulla salute.
I vini immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte anche se non soddisfano i nuovi requisiti previsti dal Reg. 1169/2011.

Luca Businaro