La nuova IMU sui terreni agricoli montani

22/12/2014

Il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, annunciato con comunicato stampa del 1° dicembre 2014 dal MEF e pubblicato in G.U. del 6 dicembre 2014, rimodula l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni montani e le zone svantaggiate.
I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto, avrebbero dovuto effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, quindi con solo dieci giorni di tempo; vista l’imminente scadenza del versamento a ridosso della pubblicazione ufficiale del testo del decreto e le pressioni effettuate dalla nostra Associazione con un successivo decreto legge la scadenza di versamento è stata prorogata al 26 gennaio 2015.
In particolare, il decreto interministeriale stabilisce l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’anno 2014 solo per:
• terreni agricoli ubicati in comuni con un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/ 6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
• i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
Sulla base di tale decreto, in pratica, i comuni sono stati ora suddivisi in tre fasce altimetriche e nello specifico:
1. quelli con altitudine fino a 280 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni saranno soggetti a IMU nel 2014 senza tener conto delle eventuali zone di esenzioni in vigore dal 1993 (ex comuni parzialmente esenti);
2. quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni rimarranno esenti da IMU anche nel 2014; coloro che non posseggono tale qualifica (privati) dovranno conguagliare l’intera imposta a gennaio 2015, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti) ed ovviamente non verranno applicate sanzioni per l’omesso versamento dell’acconto il 16 giungo 2014; il DM 28.11.2014 (all’art.2 comma 3) specifica che l’esenzione si estende ai casi di terreni posseduti da CD e IAP anche se gli stessi sono stati concessi in affitto o in comodato ad altri CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.
3. quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014.
Fino a oggi, i comuni erano suddivisi sempre in tre tipologie sulla base di un’elencazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1993
- comuni “interamente montani”, tutti esenti da IMU; - comuni “parzialmente montani”, con terreni esclusi dall’Imu solo nelle zone considerate montane;
- comuni “non montani”, in cui i terreni rimanevano imponibili.
Nei comuni “non montani” e nei comuni “non parzialemnte montani” solo per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola venivano applicate le franchigie di legge all’imponibile soggetto all’imposta municipale.
Se fino a oggi, pertanto si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993 comportandosi con l’applicazione delle esenzioni specifiche per comune, così come previsto dalla Circolare del MEF n. 3/2012, a saldo si dovrà fare i conti con la nuova lista di comuni considerati “montani”, molto ridotta rispetto alla precedente.
Solo a titolo esemplificativo, per la provincia di Alessandria i comuni con un’altitudine sopra i 600 metri e quindi totalmente esenti dall’Imu sono meno di dieci.
Tutti i soggetti che non hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola dovranno calcolare l’IMU prendendo a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135; per i proprietari iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore catastale da applicare sarà pari a 75.
Anche quei terreni che a giugno 2014 non sono stati interessati dal tributo locale dovranno conguagliare l’importo quindi, a gennaio 2015 in un’unica soluzione (senza alcun ravvedimento).
Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, l’imposta sarà determinata per l’anno 2014 tenendo in considerazione l’aliquota di base 7,6 per mille a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
Per qualsiasi informazione in merito i nostri Uffici sono a vostra completa disposizione.

Marco Ottone