Ai dipendenti delle imprese di manutenzione del verde si applicano i contratti di lavoro dell’agricoltura

09/03/2015

Il 22 dicembre 2014 è stato sottoscritto il documento intitolato “Accordo per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro quadri ed impiegati” con il quale è stata ridefinita la disciplina dei rapporti di lavoro tra queste imprese e i loro quadri ed impiegati, riconducendolo sostanzialmente a quello dei quadri e gli impiegati agricoli.
È bene ricordare che tali rapporti di lavoro (sia quelli con gli operai e sia quelli con i quadri e gli impiegati) dipendenti di imprese di manutenzione del verde, erano stati disciplinati da un apposito contratto collettivo, stipulato il 26 aprile 2006, da Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Fai-CISL e Uila-UIL (in sostanza senza la firma della Flai-CGIL).
In occasione del rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, tutte le parti contrattuali agricole hanno stabilito di risolvere il citato CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato del 26 aprile 2006 e di ricomprendere:
• gli operai nell’ambito di applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, con la salvaguardia di alcune specifiche norme;
• i quadri e gli impiegati nell’ambito di applicazione del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, con la salvaguardia di alcune specifiche norme.
Per gli operai la disciplina è stata definita lo scorso 22 ottobre 2014, in occasione del rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti, mentre per i quadri e gli impiegati si è provveduto con specifico Accordo.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai quadri e agli impiegati dipendenti delle suddette imprese di manutenzione del verde, si applicherà il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli nonché il citato Accordo del 22 dicembre 2014, mentre agli operai si applicherà il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti.
Si evidenzia in via generale che l’accordo introduce alcune norme “su misura” delle imprese del verde, le quali hanno la necessità di disporre di alcune specifiche regole uniformi (classificazione, trattamento economico, trasferte) su tutto il territorio nazionale, considerato che sono spesso chiamate ad operare, talvolta contemporaneamente, su cantieri dislocati in diversi territori.
In particolare è stato previsto che:
• i lavoratori sono inquadrati secondo la classificazione dei quadri e degli impiegati agricoli. Conseguentemente le specifiche figure professionali dei quadri e degli impiegati dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato sono state ricondotte a ciascuna delle 6 categorie dell’art. 17, rubricato “Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e qualifica”, del vigente CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli;
• ai quadri e agli impiegati dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato che operano su una pluralità di territori e/o province, si applicano le disposizioni del contratto provinciale di lavoro della provincia in cui si trova la sede legale del datore di lavoro, ovvero di altra sede eventualmente individuata con specifico accordo sindacale aziendale. Restano salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti a livello aziendale e quelli acquisiti alla data di entrata in vigore del nuovo accordo;
• le indennità e i rimborsi spese in caso di trasferte mantengono la speciale disciplina prevista dal previgente CCNL del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato;
• a tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1° gennaio 2015 il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto;
• l’accordo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono in via esclusiva lavori e servizi di creazione, sistemazione e manutenzione e di manutenzione agraria forestale e del territorio e i quadri e gli impiegati da esse dipendenti. In particolare l’accordo si applica a titolo esemplificativo alle imprese che svolgono lavori e servizi di progettazione, costruzione e manutenzione di: – aree verde pubblico e privato compreso l’arredo urbano e il patrimonio forestale, – opere per la difesa del territorio e l’eliminazione del dissesto idrogeologico; – impianti irrigui, idraulici e di illuminazione nelle aree verdi; – opere ambientali e in ambito fluviale di sistemazione idraulica e bonifica; – nonché attività agli stessi complementari;
• l’accordo è applicabile limitatamente alle imprese che svolgendo esclusivamente attività di creazione sistemazione e manutenzione di aree a verde (non considerate agricole) pur avendo gli operai addetti alle citate attività inquadrati previdenzialmente nel settore agricolo ai sensi dell’art. 6 lettera e) della legge 92/1979;
• in relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati secondo la classificazione contenuta nell’art. 17 rubricato “Classificazione del personale – Variazioni di mansioni e qualifica” del vigente CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli.
Conseguentemente la classificazione dei quadri e degli impiegati dipendenti da imprese di manutenzione sistemazione e creazione del verde pubblico e privato è così stabilita:
1° categoria: direttore tecnico/amministrativo/ commerciale e altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni; responsabile del servizio tecnico/amministrativo/commerciale che collabora direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente;
2° categoria: capo reparto e capo ufficio/amministrativo/ commerciale; progettista; responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti parchi e giardini e di altre opere di creazione del verde;
3° categoria: contabile; impiegato amministrativo/ commerciale; corrispondente in lingue estere;
4° categoria: addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti; assistenti; operatori informatici, disegnatori tecnici; magazzinieri, vale a dire impiegati cui è affidata la responsabilità del magazzino;
5° categoria: addetti a semplici mansioni di segreteria; addetti alle spedizioni; terminalista centro elaborazione dati; addetto all’acquisizione dei dati;
6°categoria: uscieri, fattorini, commessi. Restano salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti a livello aziendale.
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