Invaliditā civile: non conta nei redditi la casa di abitazione

24/03/2015

Si segnala la sentenza di Cassazione, Sez. Lavoro, del 22 dicembre 2014, n. 27251, con la quale si afferma che il reddito della casa di abitazione non rientra nel computo dei redditi utili a determinare il superamento o meno del requisito reddituale necessario per ottenere la pensione di inabilità civile. Le condizioni economiche richieste per la concessione di provvidenze ai mutilati e agli invalidi civili sono quelle previste per la concessione della pensione sociale, con espressa esclusione del reddito della casa di abitazione. Nonostante siano intervenute nel tempo successive modifiche normative nella direzione di un generale inasprimento dei limiti di reddito, l’esclusione del reddito della casa di abitazione non è stata mai eliminata. Non rileva, osserva la Corte, in senso contrario la previsione che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce un onere deducibile ma una voce di reddito.