Split payment: parte il nuovo metodo di versamento dell’Iva

29/04/2015

La nuova Legge di Stabilità 2015 ha previsto per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell’Iva, di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che saranno le PA a liquidare l’Iva sugli acquisti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori. Tale meccanismo che si chiama “split payment” significa scissione dei pagamenti ed è una misura attuata al fine di evitare le numerose frodi in ambito Iva. Rientrano in tale meccanismo le operazioni effettuate nei confronti di:
• Stato e Organi dello Stato con personalità giuridica
• Enti pubblici territoriali e consorzi di enti pubblici
• Camere di commercio
• Istituti universitari
• Aziende sanitarie locali ed enti ospedalieri
• Enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico
• Enti pubblici di assistenza e beneficenza
• Enti di previdenza
Quindi chi presta o chi cede beni o servizi dovrà emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all’art.17-ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti), facendo poi rivalsa dell’Iva che non viene incassata dal fornitore ma versata direttamente dall’ente pubblico; in sede di registrazione della fattura, l’Iva sarà annotata nel registro Iva vendite ma non calcolata nella liquidazione periodica. Per i contribuenti che applicano la scissione dei pagamenti, e che inevitabilmete quindi risulteranno a credito Iva, è prevista la possibilità che queste operazioni rientranti nello split payment rientrino nel calcolo di quelle che possono ottenere il rimborso Iva anche trimestrale, del credito basato sull’aliquota media. La fresca circolare 13 aprile 2015, n. 15/E, esclude da tale disciplina dello “split payment” le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante. Tale chiarimento infatti riporta nel normale trattamento ai fini Iva, tutte le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dalle aziende agricole operanti nel regime speciale di cui agli artt. 34 (aziende agricole) e 34-bis (regime forfettario attività connesse) del D.P.R. n. 633 del 1972. Insomma, in base a questo pronunciamento, le fatture emesse dai produttori agricoli nei confronti degli enti indicati all’art. 17- ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 non sono soggette alla disciplina di “scissione dei pagamenti”, per cui va emessa la fattura con normale addebito dell’Iva.

Marco Ottone