Somministrazione transnazionale di lavoro «contratti rumeni»

26/05/2015

In reazione alle recenti iniziative che propongono, sul territorio italiano, manodopera straniera evidenziando forti vantaggi sia in tema di flessibilità che retributivi (assenza di 13°, 14°, TFR, ecc.) cui si potrebbe beneficiare utilizzando “lavoratori interinali con contratto rumeno”, il Ministero del Lavoro con Circolare n.14 del 9 aprile 2015 è intervenuto contrastando tali attività in quanto assolutamente non conformi alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale. Pertanto, le Agenzie di somministrazione di altro Stato membro dell’Unione Europea per poter legittimamente operare nel territorio italiano sono tenute: - a dimostrare di operare sulla base di un provvedimento amministrativo equivalente rispetto a quello richiesto dalla legislazione italiana (compreso l’obbligo del versamento del deposito cauzionale e della stipula di apposita garanzia fideiussoria); - di assicurare l’applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa con particolare riferimento al rispetto: - dei periodi massimi di lavoro e minimi di riposo (D.Lgs. 66/2003); - della durata minima delle ferie annuali retribuite (D.Lgs. 66/2003); - delle tariffe minime salariali per lavoro ordinario e straordinario; - della normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); - della non discriminazione tra uomo e donna (L. 977/1967, D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 198/2006). Risultano, pertanto, applicabili anche alle ipotesi di lavoro somministrato da parte di agenzie comunitarie l’art. 23, c.1 del D.Lgs 276/2003 secondo il quale il lavoratore somministrato ha diritto a trattamenti “complessivamente non inferiori a quelli dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte” e la normativa in materia di responsabilità solidale per l’adempimento di obblighi retributivi e previdenziali.