Novità in materia di etichettatura

28/10/2016

A partire dal 13 dicembre del 2016 entrerà in vigore l’ultima parte del Reg. UE 1169/11 che obbliga gli operatori del settore alimentare, ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta degli alimenti preimballati.

Ricordiamo che per alimenti preimballati si intendono tutti i prodotti che sono avvolti interamente o in parte da  imballaggio (anche semplice carta o altro involucro protettivo), in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio.

Contenuto della “dichiarazione nutrizionale”.

Secondo le nuove disposizioni è prevista una "dichiarazione nutrizionale" obbligatoria ed una facoltativa.

Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sull'imballaggio, in una tabella comprensibile, sono: valore energetico; grassi; grassi saturi; carboidrati; zuccheri; proteine e sale.

Non si è obbligati a presentare la dichiarazione nutrizionale per:

  • i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (ad esempio latte fresco, UHT, o prodotti che non hanno subito modifiche sostanziali);
  • i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (ortaggi e frutta).
  • Altri prodotti specifici elencati in allegato al regolamento comunitario.
  • Tutti i prodotti alcolici (vini, liquori e superalcolici) con grado alcolico superiore al 1,2% (Reg. UE 1169/11 art. 16 punto 4).

Un’ulteriore deroga è prevista per gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal produttore al consumatore finale in piccole quantità o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore.

Gli aspetti particolari della normativa possono essere approfonditi dagli operatori interessati presso i nostri uffici previo appuntamento.