Pensione ai superstiti: matrimonio dopo i 70 anni

09/09/2016

Illegittima la riduzione della pensione

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 174/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, c. 5, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni, dell’art. 1, comma 1, della Legge 111/2015, che prevedeva una graduale riduzione della pensione di reversibilità in caso di matrimonio tra un soggetto con più di 70 anni che fosse durato meno di 10 anni, con differenza di età tra i coniugi superiore ai 20 anni.
La disposizione censurata prevede infatti:
“Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta Legge n. 335 del 1995”.
Come si ricorderà la norma fu varata per porre un freno al fenomeno dei matrimoni di comodo spesso frutto di raggiri ai danni di persone anziane, oltreché per ragioni di stabilizzazione finanziaria dovuta alla particolare congiuntura economica.
In merito la Corte – che respinge la tesi dell’Avvocatura dello Stato e dell’INPS – osserva come la norma contenga una intrinseca irragionevolezza considerando in maniera assoluta un matrimonio tardivo come se fosse un matrimonio fraudolento e nel contempo è incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità.
Stando quanto detto e considerata la portata della pronuncia è opportuno – in attesa che l’INPS fornisca le proprie istruzioni – presentare domanda di ricostituzione in applicazione della Sentenza n. 174/2016 della Corte Costituzionale, nei casi di pensione di reversibilità già liquidate sulla base della norma dichiarata incostituzionale.