Depositi aziendali di gasolio agricolo: segnalazione a VVFF (SCIA)

05/09/2016

Scade il prossimo 7 ottobre, salvo altre proroghe, il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dal D.P.R. n. 151/2011, che il decreto milleproroghe del 2015 aveva differito appunto al 7 ottobre 2016.
Tale norma, per quanto di interesse agricolo, riguarda soprattutto i contenitori distributori mobili di capienza tra i 6000 litri ed i 9000 litri.
Il decreto che modifica la normativa antincendio estende l’obbligo di segnalazione ai Vigili del Fuoco ad alcune tipologie di deposito di gasolio prima esenti, con alcune deroghe per il nostro settore.
La cisterna, che in precedenza veniva considerata esonerata dallo svolgimento della pratica di prevenzione incendi fino a una capacità del deposito inferiore ai 9.000 litri, con la nuova normativa rientra nella “fascia A” e pertanto risulta necessaria la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata d’inizio attività) da parte di un tecnico abilitato. La normativa riguarda anche le cisterne già presenti in azienda.
Il titolare dell’azienda presenta una pratica di SCIA redatta da un tecnico abilitato per denunciare l’esistenza del deposito di gasolio dichiarandone la conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio.
La proroga vale esclusivamente per le cisterne esistenti alla data di pubblicazione del decreto 7 ottobre 2011. Per le cisterne installate dopo e quindi particolarmente per tutte quelle di nuove installazione l’obbligo è in vigore e la SCIA deve essere presentata prima dell’inizio dell’utilizzo.
Grazie all’attività di Confagricoltura per il settore agricolo sono previste importanti deroghe alla norma; infatti per i depositi di capienza geometrica sino a 6000 litri gli imprenditori agricoli per la loro attività non devono presentare la SCIA.

Roberto Giorgi