Credito di imposta per l'avvio e lo sviluppo del commercio elettronico di prodotti agricoli - Circolare MIPAAF e - commerce

17/11/2016

Il Ministero delle Politiche agricole, con circolare n. 67351/2015 del 08.10.2015, ha definito le modalità di presentazione delle domande ai fini dell’accesso alle agevolazioni connesse alle spese sostenute per l'ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico di prodotti agricoli, introdotto dall’art. 3, c. 1 del D.L. n. 91/2014, c.d. decreto Campolibero, e disciplinato dal D.M. n. 273 del 13.01.2015, di attuazione del suddetto decreto.

Si precisa che i decreti interministeriali del Mipaaf, di concerto con Mise e Mef, relativi al credito d'imposta per l'e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per le nuove reti d'impresa di produzione alimentare, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27.02.2015, nell’ambito dell’attuazione del D.L. 91/2014, che prevede la concessione di un credito d'imposta del 40% per investimenti fino 50.000 euro, per l'avvio e lo sviluppo dell’e-commerce, e fino a 400.000 euro per gli investimenti compresi per la costituzione delle reti d'impresa e per l'innovazione.

Si comunica che sono ammesse all’agevolazione le imprese, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario (cfr. art. 2, D.M. 273 del 13.01.2015) anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché le piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento UE n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma di cooperativa o riunite in consorzi.

Le spese ammesse all’agevolazione (cfr. art. 3, D.M. 273 del 13.01.2015) sono quelle sostenute per dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione e sviluppo database e sistemi di sicurezza (pagate esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer), regolarmente fatturate e quietanzate al massimo fino al loro valore di mercato, realizzate, per il primo periodo di imposta, dal 14.03.2015 al 31.12.2015, mentre per i periodi di imposta successivi rilevano le spese sostenute nel corso dell’intero anno precedente a quello di presentazione della domanda. Non sono agevolabili, a differenza di quanto previsto nel D.L. 91/2014, gli investimenti realizzati nel 2014.

Il contributo opera sotto forma di credito d’imposta fino al 40% dei costi sostenuti, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell’impresa. L’importo del credito d’imposta riconosciuto dopo il controllo di ammissibilità, utilizzabile solo in compensazione, viene indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi. Il modello F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta, complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno, risulti superiore alle somme stanziate, il credito di imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.

L’istanza per la concessione delle agevolazioni è presentabile dal 20 al 28 febbraio 2016 dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Il decreto di concessione sarà pubblicato sul sito del Mipaaf. La domanda va sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa, e inviata tramite l’indirizzo pec saq3@pec.politicheagricole.gov.it.

Si rinvia al sito del Mipaaf per la relativa modulistica: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9305 .