Misure urgenti in materia di recupero dell’evasione IVA

08/11/2016

L’articolo 4 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre scorso (manovra finanziaria 2017) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016 prevede che, al fine di ridurre il “tax gap” IVA, cioè la differenza tra il gettito potenziale e quello effettivamente incassato dall’Erario, che per l’Italia risulta essere tra i più alti nei Paesi UE (pari a circa il 30% del gettito dovuto), vengano introdotti nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati IVA riguardanti le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Più in particolare, con la modifica dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 è introdotto, dal 2017, in sostituzione dell’invio annuale del cosiddetto “Spesometro”, l’obbligo trimestrale della comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute da effettuare mediante invio telematico all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre dell’anno va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio successivo.

Con l’aggiunta dell’art. 21 bis al predetto D.L. n. 78/2010, è introdotto, altresì, l’obbligo di comunicare, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra, i dati contabili relativi alle liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali, di cui agli art 1, commi 1 e 1 bis, del DPR n. 100/98. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Da quest’ultimo obbligo sono esonerati i soggetti passivi non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, come gli agricoltori esonerati ex art 34, c. 6, del DPR n. 633/72.

Gli esiti e la coerenza del confronto tra quanto indicato nelle comunicazioni dei dati delle fatture e di quelli delle liquidazioni periodiche con i relativi versamenti, sono messi a disposizione del contribuente o del suo intermediario da parte dell’Agenzia delle entrate.

Qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle comunicazioni, il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97.

In riferimento ai predetti obblighi di comunicazione, di cui ai predetti 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari 100 euro, per i soggetti che, nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

II credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/97, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Peraltro, non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico relativo al concorso di violazioni di cui all’art 12 del D.Lgs. n. 472/97.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

A partire dal 1° gennaio 2017, sono soppressi, tra gli altri, gli obblighi di comunicazione degli elenchi INTRASTAT, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE, e quelli relativi all’invio dei dati relativi alle operazioni con i Paesi Black list.

A decorrere dall’anno 2017, la dichiarazione IVA andrà presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo, anziché nel mese di febbraio che resta, comunque, come termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2016.