Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione: indicazioni operative

07/11/2016

Il Ministero dell’Interno con la circolare prot. 40579 del 3 ottobre 2016, in considerazione delle molteplici segnalazioni pervenutegli, ha disposto di fornire puntuali indicazioni operative sul rinnovo dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, concessi ai cittadini immigrati in stato di regolare disoccupazione, in ordine alla corretta applicazione del dispositivo, inserito all’art. 22, c. 11, D. Lg. 286/1998.
Per la prima volta, oltre a sottolineare ripetutamente che al primo rilascio questa tipologia di titolo di soggiorno deve avere una validità minima “non inferiore a un anno”, ha precisato che alla prima scadenza il titolo di soggiorno può anche essere rinnovato, a cura dell’interessato, nelle annualità successive alla prima concessione.
Tuttavia le Questure, precisa il Ministero, dovranno valutare caso per caso, facendo attenzione alle relazioni familiari, alla durata del soggiorno in Italia e ad eventuali precedenti penali del cittadino immigrato, ovvero hanno l’obbligo di esaminare il suo livello di “inclusione sociale”.
Peraltro, evidenzia il Ministero, la norma disposta dal legislatore ha stabilito che ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno serve in ogni caso un reddito minimo uguale a quello previsto per i ricongiungimenti familiari, quindi pari almeno all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare; per determinarlo, ricorda la circolare, “si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Infine, sempre con riguardo all’accertamento del reddito minimo del richiedente il titolo, il Ministero sottolinea che le Questure non devono limitarsi a valutare solo ed esclusivamente l’elemento economico della retribuzione del cittadino immigrato, in presenza di un contratto stipulato da pochi mesi, ma devono compiere la cosiddetta prognosi di tutti gli elementi che lo compongono - part time, full time, ore lavorate, a tempo determinato o indeterminato - effettuando, quindi, una analitica valutazione sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall’ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.