Legge di stabilità 2016: disposizioni in materia di energia ed efficienza energetica

26/01/2016

Di seguito un'analisi delle disposizioni della legge di Stabilità n. 208/2015 che riguardano la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica di interesse delle imprese agricole.

Si informa che la Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene importanti disposizioni in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica di interesse per le imprese agricole, che sono di seguito brevemente indicate:

1. agevolazioni per l'acquisto di case efficienti/detrazioni per acquisto case ad alta efficienza energetica;
2. proroga, con modifiche, alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficienza energetica e del 50% per ristrutturazioni edilizie;
3. prolungamento incentivi per “vecchi” impianti a biomassa, biogas e bioliquidi;
4. stabilizzazione tassazione dell’energia prodotta da biomasse, biogas e fotovoltaico in ambito agricolo.

Inoltre la legge di stabilità ha apportato alcune modifiche alle modalità di pagamento del canone Rai che viene collegato alla bolletta dell’energia elettrica.

A seguire un commento alle citate disposizioni.

1. Agevolazioni per l'acquisto di case efficienti/detrazioni per acquisto case ad alta efficienza energetica.

La disposizione (art. 1, comma 56) prevede una “detrazione 50% Irpef” dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

2. Proroga con modifiche alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficienza energetica e del 50% per ristrutturazioni edilizie.

Viene prorogato (c. 74, lett. b), a tutto il 2016, il regime di detrazione Irpef del 65% per gli interventi di efficientamento energetico in edilizia nonché di adeguamento antisismico.

Inoltre, al fine di promuovere interventi su edifici condominiali, la norma (c. 74, lett. b), introduce anche la possibilità per i pensionati, dipendenti e autonomi, ecc., di optare, al posto della “detrazione fiscale Irpef 65%” per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, per la cessione del credito loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori (le modalità saranno definite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità). Gli interventi coperti riguardano spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il comma 88 dell’articolo 1, estende la “detrazione Irpef 65%” alla domotica (acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche).

Il comma. 74, lett. c) proroga poi, a tutto il 2016, il regime di detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie ed il "bonus mobili" connesso a interventi di ristrutturazione edilizia (acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione) per i quali si usufruisce della detrazione. Con la nuova legge per le giovani coppie (almeno uno dei due under 35, nessuna distinzione tra coppie di fatto e sposate) che acquistano la prima casa la soglia è innalzata a 16mila euro (invece di 10.000 euro) non è necessario fare contestualmente una ristrutturazione.

3. Prolungamento incentivi “vecchi” impianti a biomassa, biogas e bioliquidi.

Gli impianti a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili (art. 1, commi 149-151), che hanno cessato al 1 gennaio 2016, o cesseranno entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, possono, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del Dlgs n. 28/2011 per gli impianti a fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivo, beneficiare del diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo sull'energia prodotta.

L'incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza dal DM 6 luglio 2012 (recante gli incentivi per le rinnovabili elettriche non FV), ed erogato dal Gse secondo le modalità fissate dallo stesso DM, a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1 gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L'erogazione del nuovo incentivo è però subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Si tratta di una misura che riguarda limitatamente i soggetti agricoli, trattandosi di impianti entrati in esercizio nei primi anni duemila (2003-2004), che riteniamo opportuno segnalare per due ragioni:

- la prima riguarda il fatto che in attuazione di tale disposizione, si avrà un incremento del costo annuo per l’incentivazione delle FER non FV monitorato dal GSE (contatore GSE) rispetto al quale si ricorda le normative attuali prevedono un tetto massimo di 5.8 miliardi di euro anno di spesa;

- la seconda valutazione è che tale estensione del periodo d’incentivazione, sancisce il principio che gli impianti a biomasse necessitano di incentivi per tutto il periodo di esercizio per poter sostenere i costi di approvvigionamento e produzione energetica. Sostegno senza il quale la produzione rinnovabile risulterebbe antieconomica. Tale misura, inserita nella ddl stabilità con emendamento governativo, apre dunque una possibilità su come accompagnare in futuro la produzione degli impianti a biogas e biomasse entrati in esercizio negli ultimi anni una volta che si sarà esaurito il periodo di diritto agli incentivi.

4. Rateizzazione del canone Rai nella bolletta dell’energia elettrica.

L’articolo 1, commi 152-159, introduce novità in materia di canone RAI. In particolare i commi 152-153 stabiliscono che per l’anno 2016 ci sia una riduzione del canone RAI rispetto all’importo dovuto per l’anno 2015, da 113.50 euro a 1000 euro. Viene anche stabilito che la detenzione dell’apparecchio è presunta altresì dall’esistenza della titolarità di un’utenza di fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura.

È previsto comunque il superamento di dette “presunzioni”. A decorrere dal 2016 è infatti ammessa esclusivamente una dichiarazione di non detenzione degli apparecchi rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione dovrà essere presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., secondo le modalità che dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e avrà validità per l'anno in cui e' stata presentata.

Il canone è in ogni caso dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Il pagamento avviene previo addebito mensile nei primi dieci mesi dell’anno, sulle fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà inserito nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016 e sarà pari a 70 euro. Nelle bollette successive, a partire da agosto, saranno distribuiti i restanti 30 euro.

5. Stabilizzazione tassazione dell’energia prodotta da biomasse, biogas e fotovoltaico in ambito agricolo.

Con l’entrata in vigore della legge di stabilità, si è proceduto alla stabilizzazione della tassazione sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle biomasse, al biogas ed al fotovoltaico. Il comma 910 dell’art. 1 rende difatti definitivo il regime di tassazione applicato in via transitoria nel 2014 e nel 2015, evitando così una imposizione fiscale che sarebbe divenuta insostenibile per le imprese, con l’applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 22 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014. In particolare, la norma, confermando quanto previsto nel regime transitorio, prevede che: il prelievo fiscale debba essere limitato, indipendentemente dalla fonte rinnovabile o dallo specifico incentivo (certificato verde/tariffa onnicomprensiva), ai corrispettivi della vendita dell’energia, con esplicita esclusione della quota incentivo; viene comunque considerata produttiva di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno. Inoltre la norma introduce alcune novità rispetto alla produzione di carburanti e prodotti chimici. Difatti viene stabilito che costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario la produzione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo. Viene così superata la precedente formulazione che ne limitava l’applicazione alle sole produzioni vegetali, per i carburanti, ed ai prodotti agricoli, per i prodotti chimici. E’ una importante evoluzione che potrà permettere anche alla produzione di biometano destinato all’autotrazione, prodotto anche da matrici zootecniche, e ad alcuni bioprodotti, ad esempio la produzione di fertilizzanti come nel caso del digestato, di poter essere considerati attività agricole.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si segnala che alla presente seguirà un approfondimento congiunto tra la scrivente Area e l’Area Fiscale relativamente all’impatto delle citate disposizioni in materia di tassazione agroenergetica sul mantenimento della connessione agricola da parte dei soggetti con produzioni energetiche eccedenti le soglie sopra indicate, nonché rispetto alla novità introdotte su biocarburanti e prodotti chimici. Valutazione che potrà essere fatta anche a seguito del pronunciamento, da parte dell’Agenzia delle entrate.


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