Con il saldo delle imposte arrivano i primi effetti dell’esenzione IRAP per l’agricoltura

06/06/2016

A partire dal periodo d’imposta 2016, è stata introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ai sensi dell’art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale.
Stante il riferimento ai soggetti che esercitano un’attività agricola l’esclusione trova applicazione in tutti i casi in cui siano svolte le predette attività di cui all’art. 32 del TUIR, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva degli esercenti le stesse attività (imprese individuali, enti, società di persone e società di capitali) e dalla natura del reddito prodotto (reddito agrario o reddito d’impresa). In breve, l’esclusione dall’IRAP riguarda le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,9 per cento.
L’efficacia delle nuove disposizioni, a valere dal corrente anno, esclude che sia dovuto il versamento degli acconti per il 2016, già in sede di presentazione della dichiarazione IRAP per l’anno 2015.
L’imposta, invece, continua ad applicarsi con l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento per le attivita ?? di agriturismo, di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e per le altre attività connesse, come pure per le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche per la parte eccedente i limiti pari a 2.400.000 kWh, per le produzioni da biogas e a 260.000 kWh per quelle da fotovoltaico.