DIS-COLL: estensione al 2016

07/06/2016

L’INPS ha emanato, in data 5 maggio 2016, la circolare esplicativa n. 74 in attuazione della Legge di Stabilità per l’anno 2016, che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La legge ha introdotto una novità di maggior favore per questa tipologia di lavoratori, riguardo ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL che, per le cessazioni intervenute nell’anno 2016, sono esclusivamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilità di contribuzione accreditata in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione fino alla data del predetto evento. Non è più richiesto che l’assicurato faccia valere, nell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di Co.co.co., un mese di contribuzione versata o in alternativa, un rapporto di Co.co.co. di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
In analogia con l’indennità di disoccupazione Naspi la norma ha confermato che, anche per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni DISCOLL già fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione.
Per gli eventi di cessazione intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione decorre dal 5 maggio 2016, data di pubblicazione della circolare medesima.