Ricorsi contro l’INPS

24/05/2016

Emessa la prima sentenza di accoglimento

A molti titolari di aziende agricole con manodopera, l’INPS nell’anno 2012 notificò degli avvisi di addebito, relativi ai periodi 2006 e 2007 con i quali veniva chiesto il pagamento a titolo di contribuzione di somme, pari alla differenza fra quanto versato in relazione all’effettivo lavoro prestato dal lavoratore con rapporto a tempo determinato (OTD) e l’importo imponibile corrispondente all’orario pieno (39 ore settimanali), oltre sanzioni e interessi.
Questo ci aveva colti tutti di sorpresa in quanto con tali avvisi si metteva in discussione il nostro operato di decenni, nella convinzione invece di aver sempre esattamente interpretato e applicato la norma, sia contrattuale che legislativa.
A nulla sono valsi i nostri ripetuti interventi presso l’Istituto INPS, a tutti i livelli; lo stesso ha sempre difeso la fondatezza del suo operato e quindi degli avvisi di addebito.
Non ci siamo persi d’animo e abbiamo per la quasi totalità delle aziende che avevano ricevuto l’avviso interposti ricorsi amministrativi.
Questo ci è costato un immane lavoro di ricerca e assemblaggio di una mole di documenti (buste paga, denunce trimestrali delle retribuzioni, ricevute di versamento di contributi, mod. 770 e innumerevoli conteggi per dimostrare la fondatezza del nostro operato, ecc). Con l’aggravante che tutto questo è stato fatto, per ogni singola azienda, per ogni singolo dipendente, per ogni singolo periodo di paga e per ogni anno oggetto dell’avviso di addebito.
Per la presentazione dei ricorsi ci siamo avvalsi della preziosa ed insostituibile professionalità della nostro Ufficio Sindacale di Confagricoltura Roma, nella persona del suo direttore dottor Roberto Caponi, che, nel frattempo, ha fatto sottoscrivere a livello nazionale in data 14 gennaio 2013 dalle Confederazioni di categoria firmatarie del contratto di lavoro “L’avviso comune di interpretazione autentica della norma contrattuale” inerente l’orario di lavoro e la relativa retribuzione, cui hanno diritto gli operai a tempo determinato.
E ancora una volta a nulla sono valse tutte le energie spese per preparare, redigere, discutere e difendere i ricorsi: gli stessi sono stati tutti respinti.
La conseguenza: l’INPS ha puntualmente notificato a ciascuna delle aziende ricorrenti “l’avviso di accertamento” e quindi la riscossione dei contributi, più sanzioni e interessi.
È stato tanto lo sconforto e la delusione di tutti (aziende, Confagricoltura, ecc.) tanto che la maggioranza delle aziende hanno ritenuto poi di pagare (a dir la verità l’addebito di ciascuna di queste aziende era abbastanza contenuto).
Un ristretto numero di aziende avevano un debito decisamente importante e hanno deciso invece di resistere e fare ricorso al giudice, convinte, come noi, della ingiusta ed infondata pretesa dell’INPS.
E bene, senza dilungarci oltre, ma la premessa era necessaria, pochi giorno orsono, 12 maggio 2016, il giudice del lavoro del tribunale di Alessandria dott.ssa Alessandra Mainella ha emesso la sentenza numero 179/2016, pubblicata il 12 maggio 2016 R.G. n° 820/2014, con la quale ha accolto il primo ricorso.
Non vi nascondiamo la grande soddisfazione del risultato ottenuto.
Il merito di tale risultato va senza dubbio alla Direzione Sindacale di Confagricoltura nella persona del dottor Roberto Caponi, con la sua geniale intuizione di aver fatto sottoscrivere ai rappresentanti delle Confederazioni l’avviso comune di interpretazione autentica e tutto il supporto che ci ha fornito nella fase di preparazione dei ricorsi ed infine, senza voler peccare di protagonismo, un piccolo, ma molto piccolo “pezzettino” di merito me lo auto attribuisco.
Ora attendiamo con molta più fiducia il risultato degli altri ricorsi che prossimamente andranno in tribunale.