Infortuni in itinere: utilizzo del velocipede

22/04/2016

Con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016, l’INAIL ha recepito le modifiche apportate agli articoli 2 e 210 del T.U. Infortuni, provvedendo ad impartire le necessarie indicazioni attuative.
La nuova disposizione modifica parzialmente la disciplina degli infortuni in itinere, prevedendo che l’uso del velocipede deve intendersi sempre “necessitato”.
In sostanza, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede è sempre meritevole di tutela al ricorrere delle sole, seguenti condizioni:
• qualora il normale percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa sia affrontato unicamente per esigenze e finalità lavorative e in orari compatibili con quelli lavorativi;
• nella ipotesi che l’infortunio non si sia verificato per grave comportamento colposo del lavoratore tale da configurare un rischio elettivo (ad esempio abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni).
Restano peraltro valide, anche per l’infortunio in itinere occorso con l’uso del velocipede, le disposizioni riguardanti i concetti di “normalità del percorso” e “interruzioni o deviazioni del percorso”.