Paste alimentari di legumi, l’aliquota è del 4%

24/10/2017

Una recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - n. 130 del 18 ottobre 2017 - estende alla produzione di pasta fatta con farina di legumi l’applicazione dell’aliquota IVA al 4%. L’interpello, presentato da una società che produce e commercializza prodotti alimentari, e che vuole ampliarne l’offerta, è stato avvalorato da un parere rilasciato all’istante dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha ricondotto il prodotto, per le sue caratteristiche merceologiche, al capitolo 19, sottovoce 190219 “paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate”. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate”, per le quali risulta possibile la suddetta classificazione doganale, sono inquadrabili nella più generica voce “paste alimentari”, di cui al n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, al pari delle cessioni di pasta a base di amido di mais e fecola di patate, pasta senza glutine a base di mais, riso o di mais e riso insieme, nonché pasta a base di farina di farro e quella a base di semola di kamut.


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